Modifiche non sostanziali impianto rifiuti: istruttoria piena e motivazione effettiva (Cons. Stato n. 3362 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una modifica impiantistica come non sostanziale non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, una istruttoria effettiva, concreta e motivata, tanto più quando l’intervento incida su elementi suscettibili di produrre impatti ambientali quali le modalità di stoccaggio, la tipologia dei materiali e i rischi connessi. Lo stoccaggio di CSS combustibile, materiale derivato da rifiuti, non può essere considerato in via automatica privo di rilevanza ambientale, dovendo l’amministrazione verificare quantità stoccabili, impatti aggiuntivi, profili di rischio sanitario e antincendio ed emissioni odorigene. Le prescrizioni generiche, quali l’obbligo di adottare “tutte le cautele”, non sopperiscono alla mancanza di istruttoria, ma ne costituiscono semmai l’esito. Il sindacato del giudice amministrativo non si traduce in sostituzione delle valutazioni tecnico-discrezionali, ma resta pienamente consentito ove venga in rilievo la verifica della completezza dell’istruttoria e della coerenza logica della motivazione.

Il Fatto

Il Comune di Tito impugnava davanti al TAR Basilicata la determinazione con cui il dirigente regionale aveva autorizzato modifiche all’impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi gestito dalla società appellante, già assentito con provvedimento del 2022. Le modifiche concernevano lo stoccaggio di CSS combustibile su nuove aree mediante baie, l’utilizzo di un capannone per il medesimo stoccaggio e la riconversione di un’area precedentemente destinata al CSS.

Il Comune deduceva violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per mancata conferenza di servizi, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della normativa sulle emissioni odorigene, necessità di titolo edilizio ed erronea qualificazione delle modifiche come non sostanziali. Il TAR accoglieva il ricorso per difetto di motivazione e istruttoria, nonché per la necessità del titolo edilizio, respingendo il motivo sulla natura sostanziale delle modifiche. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, che impone all’amministrazione procedente una istruttoria tecnica completa e la valutazione di tutti i profili ambientali rilevanti. Da tale disposizione discende che la qualificazione di una modifica come non sostanziale non consente di omettere la valutazione effettiva degli impatti, soprattutto quando l’intervento incida sulle modalità di stoccaggio e sulla tipologia dei materiali.

Il CSS combustibile, pur qualificato come combustibile dalla normativa tecnica, presenta caratteristiche che richiedono una valutazione rigorosa: emissioni diffuse, odorigene, polveri e rischi antincendio. La Regione si era limitata ad affermazioni generiche, senza determinare le quantità stoccabili, verificare gli impatti aggiuntivi, analizzare i profili di rischio sanitario e di sicurezza, valutare le emissioni odorigene e riscontrare autonomamente le dichiarazioni del proponente. La prescrizione di adottare “tutte le cautele” è stata ritenuta insufficiente.

Le risultanze successive confermano il deficit istruttorio: il tavolo tecnico regionale, il monitoraggio di ARPA Basilicata e le relazioni che hanno evidenziato il superamento dei valori limite di accettabilità e criticità gestionali dimostrano che il quadro istruttorio, al momento del rilascio, non era esaustivo. L’istruttoria risultava meramente recettiva delle dichiarazioni della società, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e precauzione.

Il Collegio esclude la dedotta contraddittorietà della sentenza: il TAR ha distinto il piano della legittimità del provvedimento, scrutinato sotto il profilo istruttorio e motivazionale, dal distinto piano qualificatorio della natura sostanziale della modifica, rispetto al quale non era raggiunta la prova. Il giudice di primo grado non ha sostituito le proprie valutazioni a quelle amministrative, ma ha esercitato il sindacato di legittimità su un provvedimento connotato da insufficienza istruttoria.

Quanto al profilo edilizio, il mutamento funzionale delle aree — il capannone assentito come deposito di attrezzature e l’area già destinata a rifiuti inerti — non può essere degradato a mera riorganizzazione interna. In assenza di conferenza di servizi e dei relativi effetti sostitutivi, non poteva prescindersi dalla verifica dei titoli edilizi e della conformità della nuova destinazione. L’appello è pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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