Certificati bianchi solo se il risparmio energetico è correlato ai clienti finali (Cons. Stato n. 6020 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dei certificati bianchi il risparmio energetico negli usi finali richiede la necessaria e univoca correlazione tra il progetto di efficientamento e i clienti finali destinatari dei risparmi. Il Gestore dei Servizi Energetici può legittimamente negare la verifica e certificazione quando il progetto non dimostri la destinazione diretta della produzione energetica a favore delle utenze finali. Il silenzio della Scheda Tecnica 7T e della Delibera EEN 3/08 sui destinatari del risparmio non autorizza a ritenere irrilevante la destinazione finale dell’energia. L’omessa pronuncia su un motivo di ricorso di primo grado non impone la rimessione al giudice di appello, integrando semmai un errore di fatto revocatorio. Il progetto presentato unitariamente è valutato in modo unitario, secondo il principio di corrispondenza tra chiesto ed esaminato.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato una Richiesta di Verifica e Certificazione avente ad oggetto cinque impianti fotovoltaici, chiedendo al Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento dei certificati bianchi per i risparmi energetici conseguiti. Il Gestore respingeva l’istanza rilevando che la produzione elettrica da fonti rinnovabili non era destinata direttamente a utenze finali.
La società impugnava il diniego, il preavviso di rigetto e i “Chiarimenti operativi” pubblicati dal Gestore nel marzo 2017, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva quindi appello la società, lamentando l’errata interpretazione della normativa sui certificati bianchi e l’omessa pronuncia su alcuni motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi. Quanto alla dedotta omissione di pronuncia, osserva che la mancata disamina di un motivo di primo grado non comporta la rimessione della causa al TAR, difettando i presupposti per la revocazione, che l’appellante non ha del resto richiesto. La questione può essere risolta nel merito.
Nel merito, l’appellante sostiene che il DM 28 dicembre 2012 parla di “usi finali” e non di “utente finale”, così da ricomprendere anche le reti di distribuzione. La Corte richiama un orientamento consolidato che impone la correlazione univoca tra progetto e clienti finali, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2432 del 13 marzo 2024 e Sez. VI, n. 1084 del 15 febbraio 2022. Richiama altresì le pronunce sul servizio di dispacciamento, tra cui Sez. VI, n. 6064 del 12 ottobre 2020, e il precedente evocato dall’appellata, Sez. II, n. 9554 del 27 novembre 2024.
La Corte valorizza poi l’art. 2, lett. a), del DM 28 dicembre 2012, che definisce l’energia complessivamente distribuita come somma dell’energia trasportata ai clienti finali, e il documento di consultazione dell’Autorità del 4 aprile 2002. Il sistema dei certificati bianchi promuove il risparmio energetico con riguardo agli interessi dei consumatori finali, come chiarito nella Delibera EEN 9/11.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che né la Scheda Tecnica 7T né la Delibera EEN 3/08 contengono un espresso riferimento ai destinatari del risparmio. Tuttavia, dal silenzio non può inferirsi la volontà di contraddire il quadro disciplinare complessivo. Il DM 7 dicembre 2023 non è applicabile, essendo posteriore al provvedimento impugnato. Il terzo motivo sull’unitarietà del progetto è infondato: la stessa formulazione della RVC descrive un impianto unitario, non frazionabile, e il precedente richiamato dall’appellante (Sez. II, n. 4518 del 3 maggio 2023) riguarda un caso fattualmente diverso.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di grado per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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