Bonus docente negato: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lazio n. 16172 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e ne ordina l’adempimento entro un termine perentorio. Il titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, impone all’amministrazione di provvedere, senza che i presupposti del diritto riconosciuto siano rinnovabili in sede di ottemperanza. L’inerzia dell’ente, che non fornisce alcun chiarimento sull’esecuzione, conferma l’inadempimento e fonda l’accoglimento della domanda. La nomina del commissario ad acta è disposta in via anticipata per il caso di persistente inottemperanza, mentre la condanna alle penalità di mora resta subordinata a successiva richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale Civile di Roma una sentenza che accerta il proprio diritto al bonus per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di 500,00 euro per l’anno scolastico 2022/2023. Il giudice del lavoro disapplica i d.P.C.M. del 2015 e del 2016 per contrasto con le clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La sentenza passa in giudicato e viene notificata all’amministrazione. Il Ministero non esegue. La docente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. L’amministrazione si costituisce con memoria di pura forma, senza dedurre alcunché sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme prescritte ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Il titolo esecutivo è dunque integralmente formato.

Accertata l’allegazione dell’inadempimento, il TAR applica la regola sull’onere della prova tra creditore e debitore, richiamando il principio espresso da Cass. n. 13533/2001: spetta all’amministrazione debitrice dimostrare la corretta esecuzione. Il Ministero non fornisce chiarimenti né indicazioni, non assolve all’onere e la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.

Il Collegio precisa che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza di condanna non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’accertamento contenuto nel giudicato è definitivo e il Ministero va condannato a eseguirlo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario provvederà nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Collegio esclude allo stato la condanna alle penalità di mora, che potranno essere disposte in caso di perdurante inottemperanza, su apposita richiesta.

Il Collegio rileva infine il notevole numero di ricorsi analoghi, sintomo di una criticità strutturale dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione sul bonus docente. Dispone pertanto la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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