Sequestro penale sospende il termine dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 6028 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un’opera edilizia abusiva è provvedimento vincolato e non discrezionale: non richiede specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, né una comparazione con gli interessi privati, essendo sufficiente la descrizione dell’abuso accertato. Il sequestro penale dell’immobile non incide sulla legittimità dell’ordine, ma soltanto sulla sua efficacia: il termine assegnato per la demolizione non decorre finché il bene resta sotto vincolo cautelare, e l’inottemperanza è contestabile solo dopo il dissequestro. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area di sedime non determina l’illegittimità dell’ordinanza, costituendo requisito della distinta misura dell’acquisizione.
Il Fatto
L’appellante impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Dirigente comunale gli aveva intimato di demolire un fabbricato realizzato in assenza del permesso di costruire, nonché la comunicazione della Polizia Municipale richiamata nell’atto. Con motivi aggiunti censurava anche il verbale di accertamento dell’inottemperanza e la successiva ordinanza con cui il Comune, rilevata la prosecuzione dei lavori e il completamento della sopraelevazione, aveva reiterato la diffida demolitoria.
Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, deducendo il lungo tempo trascorso dall’abuso, il proprio affidamento, la carenza di indicazione dell’area da acquisire e la nullità dell’atto per l’esistenza di un sequestro penale sull’immobile. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti, con condanna alle spese. Il Comune non si costituiva in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo osserva che l’appellante non contesta in fatto che l’accatastamento prodotto riguardi il solo piano terra, mentre le ordinanze succedutesi descrivono lavori in avanzata esecuzione e il completamento delle finiture del piano sottotetto. L’attività abusiva era dunque ancora in itinere e non risalente nel tempo. L’attività sanzionatoria in materia edilizia è connotata da carattere vincolato: l’accertamento di difformità integra un giudizio di fatto e l’ordine di demolizione non esige motivazione sull’interesse pubblico concreto.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il provvedimento demolitorio assume natura vincolata e doverosa anche a distanza di lungo tempo, e il tardivo intervento del Comune non radica alcun affidamento tutelabile in capo al privato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9656 del 2022, che richiama Sez. VI, n. 8 del 2022 e Sez. VI, n. 7764 del 2021).
Il terzo motivo è infondato: l’omessa o imprecisa indicazione dell’area di sedime non è causa di illegittimità dell’ordinanza, perché tale requisito attiene alla distinta misura dell’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3707 del 2022).
Sul quarto motivo il Consiglio ricostruisce i tre orientamenti formatisi in materia di sequestro penale: la tesi della nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto, quella della totale irrilevanza del vincolo cautelare e quella intermedia della validità con sospensione dell’esecutività. Il Collegio aderisce all’indirizzo intermedio, ritenendolo un ragionevole punto di equilibrio tra tutela del territorio e diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 638 del 2024; Sez. VII, n. 5504 del 2024; Sez. V, n. 8720 del 2024).
Ne deriva che il sequestro non impedisce l’esecuzione dell’ordine, ma il termine per la demolizione non decorre finché l’immobile resta vincolato: l’inottemperanza è contestabile solo dopo il dissequestro, restando all’iniziativa della difesa o della magistratura inquirente attivare gli strumenti idonei. Tali iniziative non incidono sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla sua efficacia. L’appello è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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