Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 823 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di fattori esterni o di un nuovo provvedimento. La carenza di interesse ricorre invece quando il ricorrente non impugna un atto presupposto, o censura solo alcune delle ragioni indipendenti su cui si fonda il provvedimento, o sopravviene un fatto che rende inutile l’annullamento, o la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. In tale ultima ipotesi il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con esonero da ogni valutazione di merito.

Il Fatto

La ricorrente era concessionaria dal 2012 di un impianto sportivo comunale. Con deliberazione della Giunta l’ente locale aveva stabilito di affidare a terzi, mediante gara, la concessione decennale del medesimo impianto. La procedura veniva esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; all’esito, la controinteressata conseguiva il punteggio di 92,30 e la ricorrente, seconda classificata, quello di 78,35. Il Comune aggiudicava quindi la concessione alla prima classificata.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione definitiva, la determina di approvazione degli atti di gara, il capitolato, il disciplinare e i verbali, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. La Sezione respingeva l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Con istanza depositata il 13 maggio 2024 la difesa della ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo, di cui alla Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023, e ne fa applicazione al caso concreto. La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione integra una delle ipotesi tipiche di sopravvenuta carenza di interesse e non una cessazione della materia del contendere, poiché manca qualsivoglia sopravvenienza satisfattiva dell’interesse azionato.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., esonerandosi da ogni ulteriore valutazione nel merito. La decisione si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse, non su un accertamento di infondatezza dei motivi.

Il Collegio aggiunge, per mera completezza espositiva, che i motivi di gravame apparivano comunque infondati, come già rilevato in sede cautelare. La censura avverso la determina di approvazione degli atti di gara, il bando e il disciplinare era irricevibile e comunque inammissibile, per mancata impugnazione nel termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 30 luglio 2019, e per acquiescenza manifestata con la presentazione della domanda di partecipazione.

Quanto agli altri profili, la ricorrente non ha fornito prova di contestazioni formali dell’ente in ordine a precedenti inadempimenti della controinteressata. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, poiché l’amministrazione non ha attivato alcun soccorso istruttorio, ma ha formulato una mera richiesta di chiarimenti rivolta a entrambi i concorrenti. Le doglianze sui punteggi attengono al merito della valutazione delle offerte tecniche, adeguata e immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o erroneità evidente, anche in ragione della griglia di giudizi prevista dalla disciplina di gara, non tempestivamente impugnata.

Le spese di lite sono dichiarate integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti costituite. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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