Certificato di idoneità tecnica pirotecnica autonoma dalla licenza TULPS (TAR Sicilia n. 1292 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di idoneità tecnica previsto dall’art. 101 r.d. n. 635/1940 costituisce titolo autonomo e prodromico rispetto alla licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio. La Prefettura, chiamata a rilasciare la sola certificazione di idoneità, non può negarla sulla base delle valutazioni di affidabilità personale che l’art. 11 e l’art. 43 TULPS riservano al rilascio della licenza. La necessaria concorrenza tra certificazione tecnica e nulla osta questorile, ricavabile dal regime dell’art. 8 d.l. n. 144/2005, impedisce di sovrapporre le due valutazioni. Il provvedimento che rigetti l’istanza di certificazione sul presupposto dei requisiti di buona condotta è pertanto viziato per eccesso di potere e difetto di presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura il rilascio del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, consistente nell’accensione e fabbricazione di fuochi artificiali, ai sensi dell’art. 101 r.d. n. 635/1940 e degli artt. 11 e 52 TULPS. L’amministrazione ha comunicato un preavviso di diniego senza indicare le ragioni ostative; il contenuto è stato conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti. La Prefettura ha quindi rigettato l’istanza richiamando il coinvolgimento del ricorrente in un rapporto tra parenti caratterizzato da liti e minacce, l’iscrizione a un procedimento penale per reati di minaccia e lesione con richiesta di rinvio a giudizio, e una querela presentata dal ricorrente stesso nei confronti di un congiunto.

Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle norme sul procedimento, l’insussistenza di margini discrezionali in presenza di una valutazione positiva della Commissione tecnica e l’illegittimità del diniego fondato sulla mera pendenza di un procedimento penale. Le amministrazioni intimate hanno insistito per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rivedendo la sommaria delibazione resa in fase cautelare, aderisce all’orientamento più recente, richiamando la sentenza n. 950 del 26 marzo 2026 dello stesso Tribunale. Da essa ricava la distinzione interna all’art. 101 r.d. n. 635/1940: da un lato la licenza prevista dal primo comma, per la quale sono necessari i requisiti di affidabilità dell’art. 11 e dell’art. 43 TULPS; dall’altro il certificato di idoneità richiamato dal medesimo comma, titolo autonomo e prodromico rispetto alla licenza.

La sentenza valorizza il regime dell’art. 8 d.l. n. 144/2005, che in materia di esplosivi richiede la concorrenza del certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla pubblica autorità e del nulla osta questorile, implicante le valutazioni di affidabilità. La revoca del nulla osta, osserva il Collegio, incide sulla licenza e non sulla certificazione di idoneità. Da ciò deriva l’esclusione di qualsiasi sovrapposizione tra accertamento tecnico e giudizio personale.

Il provvedimento prefettizio è pertanto illegittimo sotto un duplice profilo. Esso non si è limitato ad accertare i presupposti di idoneità tecnica richiesti per la certificazione, unico titolo domandato dal ricorrente, ma ha rigettato l’istanza sulla base di valutazioni proprie della fase di rilascio della licenza. Inoltre è stato adottato ultra petita, avendo negato la licenza a fronte di una richiesta volta alla sola certificazione prodromica.

Ritenuta la fondatezza del secondo motivo, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese sono compensate in ragione dell’esito del giudizio cautelare e delle difficoltà interpretative. Il Collegio dispone l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, confermando la statuizione provvisoria della Commissione, con liquidazione del compenso in separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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