Porto d’armi, patteggiamento non è ostativo senza motivazione (TAR Sicilia n. 1293 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del rinnovo del porto d’armi non può fondarsi in modo automatico su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi, con la conseguenza che viene meno l’automatismo ostativo desumibile dall’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s. L’amministrazione, pur titolare di ampio potere discrezionale, deve motivare in concreto le ragioni dell’inaffidabilità, indicando le particolari contingenze idonee a collegare il fatto illecito all’abuso delle armi o a una personalità violenta o priva di autocontrollo. In mancanza, il provvedimento è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e di contestuale rilascio della licenza per uso sportivo. Il Questore aveva respinto l’istanza richiamando una condanna riportata dall’interessato per il reato di furto aggravato di energia elettrica, inflitta con sentenza di patteggiamento e divenuta irrevocabile.
L’amministrazione, pur dopo aver comunicato l’avvio del procedimento e aver esaminato le memorie difensive, aveva ritenuto che l’assenza di riabilitazione mantenesse fermo il carattere ostativo della condanna. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo la falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.u.l.p.s., la carenza di motivazione e l’erronea equiparazione della sentenza patteggiata a una vera condanna, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’art. 43 del T.u.l.p.s., che impone il diniego del porto d’armi nei confronti di chi ha riportato condanna alla reclusione per furto, rapina, estorsione e altri delitti, e che consente il diniego discrezionale nei casi ulteriori. Il reato ascritto al ricorrente rientra tra quelli elencati, sicché la questione centrale diventa la rilevanza della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il Collegio prende atto dell’orientamento più risalente — richiamato dalla difesa dell’amministrazione — secondo cui la nozione di condanna rilevante ex art. 43, comma 1, T.u.l.p.s. si estenderebbe all’applicazione della pena su richiesta. Rileva però che tale automatismo è stato eliminato dal novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., che esclude l’utilizzabilità a fini di prova della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi e che, per la giurisprudenza prevalente, si applica anche alle sentenze emesse prima della sua entrata in vigore.
Venuto meno il meccanismo automatico, il mero riferimento al furto di energia elettrica non è sufficiente a fondare il diniego. Si tratta di una fattispecie non immediatamente collegabile all’uso delle armi e non implicante, di per sé, l’esercizio di un’attività posta in essere con violenza. Il Collegio ribadisce che quanto più il fatto illecito si allontana dall’uso delle armi, tanto più la motivazione deve essere esauriente nel dare conto delle ragioni per cui quel fatto è stato ritenuto significativo dell’inaffidabilità del soggetto.
Nel caso concreto difetta la correlazione tra il reato e il possibile abuso delle armi, né risulta riferita al ricorrente una personalità violenta, aggressiva o priva di autocontrollo. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto esprimere con adeguata motivazione le ragioni del diniego, senza poterle desumere automaticamente dal patteggiamento. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione; la domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazioni e prove. Le spese sono compensate integralmente e il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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