Certificato di qualifica dei saldatori e soccorso istruttorio nell’offerta tecnica (TAR Campania n. 2264 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il sub-criterio premiale che valuta l’organizzazione del concorrente nel presidio delle attività di saldatura richiede, ove la lex specialis lo imponga, la produzione del certificato di qualifica di ciascun saldatore, non essendo sufficiente l’esito positivo del rapporto di prova. Le prove di saldatura e la successiva certificazione sono fasi distinte: l’organismo di certificazione svolge un’attività di revisione e verifica ulteriore prima dell’emissione del certificato, sicché tra i due esiti non sussiste equipollenza. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 non può integrare o sanare la documentazione che compone l’offerta tecnica, pena la violazione della parità dei concorrenti. La commissione, in presenza di un mezzo di prova inadeguato, applica legittimamente la previsione della legge di gara che consente l’attribuzione del punteggio nullo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 della gara indetta dall’azienda speciale comunale per la manutenzione integrata e il pronto intervento sulla rete idrica cittadina, chiedendone l’annullamento in parte qua, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Il motivo centrale riguardava l’attribuzione di due soli punti, invece dei dieci richiesti, in relazione al sub-criterio 1.B sull’organizzazione del presidio delle attività di saldatura. La ricorrente assumeva di aver offerto cinque saldatori certificati e lamentava, in via ulteriore, la mancata attivazione del soccorso procedimentale. L’amministrazione e la controinteressata aggiudicataria resistevano chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il Prospetto Offerta Tecnica allegato al disciplinare, che richiede l’impegno a trasmettere i nominativi dei saldatori certificati e prevede l’attribuzione di due punti per ogni risorsa certificata nel processo di saldatura, fino a un massimo di dieci, sulla base dei lavoratori inseriti nell’organico per almeno un anno negli ultimi ventiquattro mesi e attestati mediante UNILAV.
La tesi della ricorrente, secondo cui i quattro saldatori che avevano superato il rapporto di prova dovevano essere equiparati ai titolari di certificazione, è stata respinta. Il Tribunale ha escluso ogni equipollenza tra il positivo esito delle prove di saldatura e la certificazione di qualifica espressamente richiesta dalla legge di gara, osservando che solo uno dei cinque saldatori indicati possedeva il certificato chiaramente preteso dal prospetto e dal modello di offerta tecnica.
Il percorso argomentativo si fonda sugli artt. 9 e 10 della norma UNI EN ISO 9606-1, richiamata nella legge di gara. Da tali disposizioni emerge che gli esiti delle prove sono rivalutati dall’organismo di certificazione e che il rilascio del certificato non costituisce un mero automatismo, svolgendo l’organismo un’attività di revisione e verifica ulteriore. La Commissione ha quindi fatto legittima applicazione della lex specialis nella parte in cui prevede che, qualora il mezzo di prova non sia adeguato, possa essere attribuito punteggio nullo.
Il Collegio ha inoltre ritenuto non concludente la prospettata natura esecutiva e la vocazione dichiarativa del sub-criterio, trattandosi di valutazione premiale dell’esperienza tecnico-professionale, tabellare e di tipo on/off. La ravvisata omissione documentale ha condotto al rigetto anche del motivo sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio: la pretesa si poneva in contrasto con l’auto-vincolo dell’art. 14 del disciplinare, che esclude la sanabilità delle carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica, e con la corrente interpretazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, Sez. V, n. 7870 del 2023), che esclude la soccorribilità degli elementi integranti il contenuto dell’offerta. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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