Antenne di telefonia mobile: vicinitas insufficiente senza prova del pregiudizio concreto (TAR Liguria n. 683 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera vicinitas tra il domicilio dei ricorrenti e il sito di installazione di una stazione radio base non è sufficiente a integrare l’interesse ad agire contro il titolo abilitativo. Occorre allegare e fornire almeno un principio di prova di pregiudizi specifici e concreti, quali l’alterazione delle visuali o il deprezzamento immobiliare, non essendo sufficiente un’affermazione meramente labiale. Il pericolo per la salute è escluso in presenza di un parere dell’organo tecnico che accerta il rispetto dei limiti elettromagnetici. Ai sensi dell’art. 44, commi 6-bis e 10, del d.lgs. n. 259/2003, l’istanza si intende accolta decorso il termine perentorio di sessanta giorni senza diniego o parere negativo; l’autorizzazione formatasi per silenzio assenso rende inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della successiva determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Il Fatto

I ricorrenti, nella dichiarata qualità di residenti o proprietari di immobili vicini all’area di intervento, impugnano gli atti del procedimento con cui è stata assentita l’istanza del gestore telefonico per l’installazione di una stazione radio base in un Comune ligure, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Gli atti impugnati comprendono la determinazione dirigenziale conclusiva della conferenza di servizi del 01.10.2024, il parere dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e le note di Regione, Comune ed ente aeroportuale.

I ricorrenti deducono sette motivi, che investono la fascia di rispetto del piano di bacino, la violazione del piano antenne comunale, i vincoli aeroportuali e ferroviari, il PTCP e il PUC, il parere dell’organo tecnico e i principi di precauzione e di partecipazione procedimentale, con connessa domanda risarcitoria. La società controinteressata eccepisce l’inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse e per mancata impugnazione dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso. Le amministrazioni intimate non si costituiscono. L’istanza cautelare è accolta con ordinanza del 17.01.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate entrambe le eccezioni di inammissibilità. Sul primo profilo, i ricorrenti dichiarano di risiedere nelle immediate vicinanze dell’impianto, ma i documenti prodotti non comprovano la circostanza; solo a seguito delle contestazioni di controparte precisano che cinque di essi sono proprietari di unità ubicate a circa venti metri dal sito. Il Tribunale osserva che il solo requisito della vicinitas non consente il superamento della verifica delle condizioni dell’azione.

Occorre, infatti, che sia allegata la sussistenza di pregiudizi specifici e concreti derivanti dall’installazione assentita. I ricorrenti deducono effetti sulla salute, interferenze con le visuali e perdita di valore degli immobili. A fronte delle contestazioni avversarie, tuttavia, non forniscono alcun principio di prova: non dimostrano gli ingombri alle visuali, agevolmente documentabili, e affermano il deprezzamento immobiliare in modo meramente labiale, senza contributo tecnico né indicazione della misura della perdita.

Il pericolo di danni alla salute è inoltre escluso alla luce del parere dell’agenzia regionale, che ha accertato il rispetto dei limiti elettromagnetici normativamente stabiliti. In assenza di pregiudizi apprezzabili, il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Sotto altro profilo, il Collegio rileva che l’istanza di autorizzazione è stata presentata il 17.04.2024 e integrata il 31.07.2024; il titolo abilitativo si è dunque formato per silenzio assenso il 29.09.2024, prima della determinazione conclusiva del 01.10.2024. Ne deriva la carenza di interesse ad impugnare quest’ultima, poiché anche in caso di accoglimento rimarrebbe efficace l’autorizzazione antecedentemente formatasi.

La tesi dei ricorrenti, secondo cui rileverebbe la data della seduta della conferenza, non è condivisibile: la determinazione conclusiva non è un provvedimento orale trasfuso in verbale, ma un atto scritto identificato dalla data appostavi, nella specie quella del protocollo. Il ricorso è dichiarato inammissibile; la domanda risarcitoria, solo enunciata come formula di stile, è respinta. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della pronuncia e dell’opposto esito della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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