Decadenza dall’azione di recupero degli indebiti pensionistici per superamento dei limiti reddituali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 176 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero delle prestazioni pensionistiche ai superstiti indebitamente erogate per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla Tabella F, il termine entro cui l’INPS deve procedere al recupero decorre dalla dichiarazione dei redditi presentata all’Amministrazione finanziaria, non dalla domanda di pensione. Il modello 730 o UNICO assolve l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali, con regime di alternatività rispetto al modello RED: il superamento del termine di cui all’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 comporta decadenza dall’azione di recupero e irripetibilità delle somme. L’assegno vitalizio di reversibilità, esclusa la sua natura pensionistica, costituisce reddito diverso computabile ai fini del cumulo e dell’abbattimento tabellare.

Il Fatto

La ricorrente, già insegnante titolare di pensione diretta di anzianità, percepiva dal 2015 la pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite, con riduzione del 25% ai sensi della Tabella F della legge n. 335/1995. L’INPS, al confronto con i redditi dichiarati negli anni 2015-2018, accertava che la percentuale di abbattimento applicata era errata e con cinque distinte note chiedeva la restituzione delle somme eccedenti, avviando le trattenute sulla reversibilità.

La pensionata impugnava gli atti di recupero davanti alla Sezione giurisdizionale, deducendo la tardività degli accertamenti, la decadenza dell’Istituto dal diritto alla ripetizione, il vizio di motivazione e, nel merito, l’inesistenza dell’indebito, per non essere il vitalizio del marito computabile ai fini del cumulo. L’istanza cautelare era rigettata; dopo due ordinanze istruttorie l’INPS depositava il fascicolo amministrativo e una relazione illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta due questioni: la natura dell’assegno vitalizio di reversibilità e la tempestività dell’azione di recupero. Sulla prima, esclusa la natura pensionistica del vitalizio, che trova titolo in un mandato pubblico elettivo e non in un rapporto di lavoro, il collegio ritiene che esso costituisca reddito diverso, assimilato ai redditi da lavoro dipendente, e concorra quindi al cumulo e al calcolo della Tabella F. Viene richiamata la giurisprudenza contabile di secondo grado e il messaggio Hermes n. 4221 del 19 ottobre 2016, che inquadra i vitalizi come altri redditi assimilati.

Sul secondo profilo, il thema decidendum riguarda solo la legittimità del recupero, non la misura della riliquidazione. Il recupero degli indebiti da verifica reddituale trova fonte nell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l’anno successivo. Le Sezioni Riunite n. 4/QM/2008 avevano già chiarito l’applicabilità dell’art. 9, legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, con esclusione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.

Il collegio osserva che l’obbligo di dichiarazione all’INPS si assolve mediante la presentazione del modello 730 o UNICO all’Amministrazione finanziaria, non essendo richiesta una comunicazione ulteriore. Essendo i redditi integralmente dichiarati, e non contestando l’INPS che la ricorrente non era tenuta ad altra comunicazione, il recupero andava avviato entro il 31 dicembre successivo alla dichiarazione. Il richiamo a Cass. n. 3802/2019 e Cass. n. 26601/2020 conferma la lettura dell’art. 13, comma 2, come termine decadenziale: entro l’anno civile della conoscibilità si procede alla verifica, entro l’anno successivo, a pena di decadenza, al recupero.

Ne consegue la decadenza per tardività degli atti di recupero e l’irripetibilità delle somme. L’INPS è condannato a non effettuare più la trattenuta e a restituire quanto già recuperato, con i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Il ricorso è accolto parzialmente, restando fermo il principio del computo del vitalizio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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