Certificazione positiva dei costi degli accordi stralcio CCPL 2022-2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 46 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione della Sezione di controllo della Corte dei conti sulle ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, ha ad oggetto l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio dell’ente. Il giudizio di compatibilità finanziaria presuppone la verifica del rispetto del plafond di risorse individuate in sede di indirizzo dalla Giunta provinciale. Il giudizio di compatibilità economica si fonda sul raffronto tra la dinamica retributiva prevista dall’accordo e i principali aggregati di finanza pubblica, quali l’andamento dei prezzi al consumo, l’ICAP e il PIL. La certificazione positiva non produce effetti né implica valutazioni di compatibilità finanziaria su previsioni contrattuali contenute in accordi pregressi non sottoposti a controllo contabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla trasmissione alla Sezione di controllo di Trento, da parte dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento, delle ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2022-2024 del Comparto Autonomie locali, siglate con le organizzazioni sindacali in data 27 marzo 2024. Le ipotesi riguardano quattro distinte aree negoziali: il personale non dirigenziale, il personale con qualifica di direttore, la dirigenza e i segretari comunali.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 440 del 5 aprile 2024 ha subordinato la sottoscrizione definitiva dei testi concordati alla previa certificazione positiva della Sezione di controllo. La questione sottoposta al giudice contabile è dunque la verifica dell’attendibilità dei costi quantificati e della loro sostenibilità finanziaria ed economica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che lo scrutinio ha ad oggetto esclusivamente gli accordi in esame e che la certificazione non implica alcuna valutazione su previsioni contenute in accordi pregressi non sottoposti a controllo. Il perimetro del giudizio è quindi rigorosamente delimitato dall’oggetto della richiesta.
Le disponibilità finanziarie sono state individuate nelle risorse stanziate dall’art. 10, comma 3, l.p. n. 9/2023 e dall’art. 4, comma 1, l.p. n. 3/2024, ripartite dalla Giunta con deliberazione n. 305 del 13 marzo 2024 per un importo complessivo di euro 38.247.000,00. Il calcolo degli oneri muove dall’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997, che ancora la quantificazione dei costi al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio contrattuale.
Il confronto tra risorse stanziate e oneri derivanti dagli accordi evidenzia, per ciascuna area negoziale, un avanzo. I costi attesi non eccedono dunque il plafond di risorse individuate in sede di indirizzo. La Sezione estende la verifica anche al Consiglio provinciale, che dispone nel bilancio di previsione 2024-2026 di risorse sufficienti.
Quanto alla compatibilità economica, il raffronto con la dinamica dei prezzi al consumo per la città di Trento evidenzia, nel biennio 2022-2023, una perdita del potere di acquisto pari a 13,90 punti percentuali. L’aumento effettivo a regime, pari a circa il 6,33 per cento sulle voci del trattamento fondamentale, risulta lievemente superiore per effetto del conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Le stime del PIL trentino per il periodo 2023-2026, elaborate su due scenari, indicano un andamento di segno positivo.
Alla luce di tale quadro, la Sezione ritiene gli incrementi contrattuali compatibili con la perdita del potere di acquisto registrata e con l’andamento del PIL locale. Pronuncia pertanto la certificazione positiva dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica, fatte salve le osservazioni contenute nei rapporti di certificazione, che costituiscono parte integrante della deliberazione, e ne dispone la trasmissione al Presidente dell’Agenzia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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