Astreinte esclusa per il contenzioso seriale sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 1133 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la nomina del commissario ad acta sia già idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato. Il ritardo dell’Amministrazione riconducibile all’eccezionale mole di un contenzioso seriale e la natura meramente eventuale del beneficio da riconoscere integrano le altre ragioni ostative elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. La specialità, favorevole, del debitore pubblico consente di escludere la misura coercitiva anche in assenza di preclusioni astratte di ammissibilità.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1572/2023, con la quale il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 2.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 30 novembre 2023 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 16 ottobre 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, la ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento dell’astreinte, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso, notificato il 27 ottobre 2025, è stato ritenuto fondato e accolto, con condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio territoriale, assegnandogli novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso.

Quanto all’astreinte, la domanda è stata respinta. Il Collegio, richiamando Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15 del 2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. La nomina del commissario è già idonea a presidiare l’esecuzione.

Nel merito delle ragioni ostative, il Tribunale ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica del docente, articolato in più fasi e coinvolgente, oltre agli uffici territoriali, le società indicate nel d.P.C.M. 28 novembre 2016. Il ritardo è stato ricondotto all’eccezionale mole del contenzioso seriale, in linea con i propri recenti arresti (TAR Sardegna, Sez. I, sentenze nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025). Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento e riduce ulteriormente i presupposti della misura coercitiva.

Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario, ma liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La riduzione è motivata dalla serialità del contenzioso e dall’attività difensiva standardizzata, avendo il difensore discusso sei cause di contenuto identico o sovrapponibile nella medesima camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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