Certificazione positiva dell’ipotesi di sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 11 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di certificazione dei contratti collettivi nazionali di cui all’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, la Corte dei conti verifica l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La certificazione positiva presuppone che gli oneri stimati trovino copertura nelle risorse stanziate e non integralmente utilizzate per il comparto di riferimento. Il giudizio di compatibilità finanziaria non esaurisce l’istruttoria: la Corte può accompagnare la certificazione a raccomandazioni, rimettendo ad altri organi il controllo di attendibilità dei dati presi a riferimento in sede attuativa.

Il Fatto

Le Sezioni riunite in sede di controllo sono investite dell’ipotesi di sequenza contrattuale relativa alla disciplina del trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, prevista dall’art. 178, comma 1, lett. d), del CCNL del 18 gennaio 2024 del comparto Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021. L’accordo, siglato il 9 ottobre 2024, riguarda circa 1.500 unità e interviene dopo che i contratti succedutisi nel comparto Università avevano rideterminato solo il trattamento fondamentale, rimandando a una specifica sequenza la disciplina del trattamento economico.

Il Consiglio dei ministri ha espresso parere positivo nella seduta del 7 febbraio 2025. L’ipotesi è pervenuta alla Corte per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna alla magistratura contabile la funzione di certificare l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità con la programmazione di bilancio.

La Motivazione della Corte

L’ipotesi stabilisce un incremento dello stipendio tabellare annuo lordo di 87,71 euro mensili per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con il quale si perviene a uno stipendio tabellare di circa 17.000 euro. La finalità dichiarata è ridurre la forbice retributiva tra atenei, determinata dal diverso ammontare del trattamento integrativo di Ateneo, che il Comitato di settore aveva inteso valorizzare nell’atto di indirizzo del 10 maggio 2022.

Il comma 2 dell’art. 2 dell’Ipotesi prevede che l’incremento assorba, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo. Ne consegue che l’aumento è corrisposto solo a chi percepisce emolumenti inferiori a 17.000 euro annui per dodici mensilità, o a 18.416,67 euro comprensivi di tredicesima.

La Corte ricostruisce il percorso di quantificazione. La stima teorica, calcolata applicando l’incremento a 1.574 unità FTE, è pari a 2,48 milioni. Il secondo calcolo valorizza il riassorbimento del trattamento integrativo: il risparmio, al lordo degli oneri riflessi, è di 1,72 milioni e, detratto dall’onere teorico, conduce a un onere effettivo di 0,76 milioni. Le risorse residue del comparto Università ammontano a 0,79 milioni, quale avanzo tra gli 85,63 milioni stanziati e gli 84,84 milioni utilizzati.

Il confronto tra risorse e oneri evidenzia la compatibilità finanziaria dell’accordo, con un margine di circa 30.000 euro. La Corte formula però una raccomandazione: in sede di attuazione, l’Aran e i collegi dei revisori presso le università interessate dovranno verificare l’effettiva attendibilità dei dati presi a riferimento, anche riguardo agli scostamenti rispetto al conto annuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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