Nessuna valorizzazione della quota C oltre l’80% per il militare in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 412 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento pensionistico dei militari collocati in ausiliaria, la valorizzazione dei contributi versati nel periodo successivo al 31.12.2011 (c.d. quota C) non può superare il limite dell’80% della base pensionabile per chi aveva già raggiunto la massima anzianità contributiva a quella data. La novella recata dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 impone un doppio calcolo del trattamento, con applicazione del risultato meno favorevole al pensionato. Ne deriva l’irrilevanza dell’ulteriore anzianità maturata dopo il 2011 per chi vantava già il rendimento massimo, non potendo configurarsi alcun beneficio economico aggiuntivo. Il beneficio della permanenza in ausiliaria si esaurisce nel nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi accantonati.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente fino al 15.07.2013 e poi collocato in ausiliaria per cinque anni, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza valorizzando tutti i contributi versati dal 1.1.2012 all’ultimo giorno di servizio effettivo, comprensivi del periodo in ausiliaria. La pretesa investe la circolare M_D A934676 del 14.04.2022 con cui il Ministero della Difesa ha escluso la rideterminazione per i titolari di pensione retributiva pro rata che avessero superato, al 31.12.2011, l’aliquota di rendimento dell’80%.

Il Ministero della Difesa e l’INPS hanno resistito. L’istanza di ricalcolo era stata rigettata con nota del 03.03.2023, sul rilievo che l’interessato aveva già beneficiato del ricalcolo ex art. 1871 C.O.M. e che l’assoggettamento contributivo in ausiliaria si era tradotto in un incremento a vita del trattamento. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 20.05.2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo. Prima della riforma Fornero, i militari con più di 18 anni di servizio al 31.12.1995 avevano pensione interamente retributiva, con rendimento calcolato sulle quote A e B nei limiti dell’80% della base pensionabile, raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità (art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973).

La riforma Fornero ha introdotto il sistema contributivo pro rata, con la quota C per l’anzianità successiva al 31.12.2011. L’effetto, osserva la Corte, è stato opposto a quello voluto: chi al 31.12.2011 aveva già 40 anni di anzianità ha inizialmente goduto di una quota aggiuntiva contributiva, ampliando l’anzianità valorizzabile.

Per correggere il paradosso il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità 2015, novellando l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011: l’importo complessivo non può eccedere quello liquidabile con le regole ante riforma, computando l’anzianità necessaria al diritto integrata da quella maturata fino alla decorrenza del primo periodo utile. Il comma 708 ha esteso il limite anche ai trattamenti già liquidati. Da qui, dal 1.1.2015, il doppio calcolo con applicazione del criterio meno favorevole.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sez. Terza d’Appello n. 172/2022; sez. Emilia-Romagna n. 33 e 34 del 2023, n. 36, 37 e 38 del 2023): nel calcolo retributivo non può applicarsi un’aliquota superiore all’80%, già raggiunta prima del 31.12.2011, perché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare. La novella del 2014 lascia inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento.

Nessuna disparità di trattamento, poi, è ravvisabile: il ricorrente percepisce un trattamento più favorevole, a parità di servizio, rispetto a chi è cessato il 31.12.2011, avendo valorizzato in quota C i contributi dal 2012 al congedo assoluto. Per chi aveva già 40 anni al 31.12.2011, i periodi successivi ricevono valorizzazione tramite il nuovo coefficiente di trasformazione dei contributi accantonati (art. 1864 C.O.M.). Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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