Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1582 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006. È necessario, inoltre, che il passaggio in giudicato della sentenza sia comprovato, non trattandosi di ottemperanza a pronuncia del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di 500,00 euro, oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, risulta rispettato: la notifica del ricorso è intervenuta oltre sei mesi dopo la notificazione della sentenza del giudice del lavoro.

Il giudice verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Tale accertamento è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il passaggio in giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in atti.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero intimato l’attribuzione della carta elettronica, per il valore complessivo di 500,00 euro, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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