Pensione di reversibilità all’orfano inabile e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 18 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile presuppone, oltre alla condizione di inabilità al lavoro, la vivenza a carico del dante causa al momento del decesso. Ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno si considera esclusivamente il reddito assoggettabile a IRPEF, con esclusione dei trattamenti esenti quali la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento. La verifica della soglia di nullatenenza, parametrata al limite previsto per gli invalidi civili totali, impedisce di computare tali provvidenze ai fini della esclusione del requisito. Ove il reddito rilevante non superi tale soglia, la vivenza a carico deve ritenersi sussistente e l’INPS va condannato alla liquidazione del trattamento dalla data di maturazione del diritto. Sulle somme arretrate si applica la regola dell’assorbimento tra interessi e rivalutazione.

Il Fatto

La ricorrente, orfana di entrambi i genitori e riconosciuta invalida al 100%, percepisce pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento ed è beneficiaria di amministrazione di sostegno. A seguito del decesso del padre prima e della madre poi, ha presentato all’INPS due domande di pensione di reversibilità, entrambe respinte sul presupposto dell’assenza di convivenza con il dante causa alla data del decesso.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo la condanna dell’Istituto alla corresponsione del trattamento e delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della pretesa ha dedotto che i genitori si erano sempre occupati del suo mantenimento, come emergente dalla relazione dell’amministratore di sostegno, dall’estratto conto contributivo e dall’ISEE. L’INPS ha resistito affermando l’insussistenza del requisito della vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina stratificata della materia, muovendo dall’art. 13, comma 7, del d.l. n. 636/1939, che considera a carico dell’assicurato i figli inabili al lavoro quando questi provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il successivo art. 39 del d.P.R. n. 818/1957 definisce inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

La Corte richiama poi il d.P.R. n. 1092/1973, che agli artt. 85 e 86 ancora la condizione di vivenza a carico al momento della morte del dante causa, e l’art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995, che ha esteso la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive. Nel quadro così delineato si colloca la circolare INPS n. 185 del 2015, che individua due condizioni: lo stato di bisogno del superstite e il mantenimento abituale da parte del dante causa.

Il passaggio decisivo riguarda il parametro reddituale. La Corte applica l’art. 24, comma 6, della l. n. 41/1986, che fissa il limite di reddito per il trattamento di reversibilità agli orfani maggiorenni nella soglia prevista per le pensioni agli invalidi civili totali dall’art. 14-septies del d.l. n. 663/1979, calcolato agli effetti dell’IRPEF. Da tale disposizione si evince che il reddito da considerare è esclusivamente quello rilevante ai fini IRPEF.

Ne consegue che nessuno dei redditi goduti dalla ricorrente al momento dei decessi era valutabile per escludere la vivenza a carico. Risulta infatti incontestato il requisito della totale inabilità al lavoro, mentre la certificazione dell’Agenzia delle Entrate conferma l’insussistenza di redditi computabili. La Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo la pensione dalla data di maturazione del diritto.

Sulle somme arretrate il giudice applica la regola dell’assorbimento dettata dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, come interpretato dall’art. 45, comma 6, della l. n. 448/1998: spetta al creditore il maggior importo tra interessi e rivalutazione. Le spese, liquidate in € 300,00 con distrazione al difensore antistatario, seguono la soccombenza dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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