Cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento degli arretrati pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 299 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata con l’atto introduttivo, intervenuta nelle more del processo, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stato soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente, preclude ogni pronuncia di merito. La Corte dei Conti dichiara pertanto l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, in congedo, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento. La domanda concerneva l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino al pagamento.

Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato che nel mese di novembre 2023 aveva provveduto al pagamento degli arretrati dovuti, in esecuzione della circolare del 14 luglio 2021 n. 107. Ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo della Corte dei Conti muove da un dato processuale accertato: nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata è stata effettivamente liquidata. La circostanza, non contestata, consuma l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito.

La decisione non affronta nel merito la questione dell’aliquota applicabile alla quota retributiva, né verifica la fondatezza della pretesa sostanziale. Il giudice si limita a prendere atto del sopravvenuto pagamento e a trarne la conseguenza processuale. L’interesse ad agire, elemento costitutivo della domanda, è venuto meno per sopravvenuta soddisfazione.

Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Non si perviene a una pronuncia di accertamento del diritto, poiché la definizione del rapporto è già avvenuta nella fase amministrativa. Il ricorrente ha ottenuto per via amministrativa ciò che avrebbe potuto conseguire in sede giurisdizionale.

Sul piano delle spese, la Corte dei Conti applica la compensazione, escludendo la condanna dell’Istituto. Nulla è statuito per le spese di giudizio. La scelta riflette la peculiarità del giudizio pensionistico contabile, in cui la definizione della pretesa in via amministrativa non configura una soccombenza dell’Istituto.

La pronuncia si conforma all’orientamento consolidato della giurisdizione contabile: la soddisfazione stragiudiziale della pretesa durante il processo priva di oggetto la decisione, con declaratoria di estinzione e compensazione dei costi. All’esito, il giudizio è dichiarato estinto con formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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