Richiesta di parere alla Corte dei conti: legittimazione solo in capo al Ministro, non ai dirigenti (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 21 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad attivare la funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1 del 2026 spetta esclusivamente all’organo di vertice istituzionale dell’amministrazione interessata, quale soggetto esponenziale titolare della rappresentanza legale. Nel caso delle amministrazioni centrali, il soggetto legittimato è il Ministro, non potendo tale facoltà essere esercitata dai dirigenti o dalle articolazioni organizzative interne. La richiesta di parere sottoscritta da un dirigente ministeriale è pertanto soggettivamente inammissibile, con conseguente preclusione all’esame del merito.
Il Fatto
Il Direttore dell’Ufficio IV – Trattamento economico della Direzione generale del personale, incardinata nel Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ha formulato un’istanza di parere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1 del 2026, avente ad oggetto l’eventuale assoggettamento ad IRAP delle somme corrisposte a titolo di incentivi tecnici. L’Amministrazione aveva provveduto a liquidare tali incentivi a un dipendente in esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Torino, assoggettando l’importo all’imposta, scelta contestata dal dipendente sulla base di un precedente parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia. L’Ufficio istante intendeva definire la questione al fine di gestire correttamente analoghe vicende e scongiurare l’instaurazione di contenziosi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente riconosciuto la propria competenza a deliberare sulla richiesta di parere, in quanto proveniente da un’articolazione ministeriale qualificabile come amministrazione centrale ai sensi del d.P.C.M. n. 84 del 2015, rientrante tra le amministrazioni legittimate a richiedere il parere. Ha poi verificato la sussistenza della legittimazione soggettiva c.d. interna dell’organo richiedente, richiamando i propri precedenti pronunciamenti resi ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1/2026.
La Corte ha chiarito che l’attivazione della funzione consultiva, anche a livello centrale, deve essere attribuita all’organo di vertice istituzionale dell’amministrazione interessata, soggetto esponenziale titolare della rappresentanza legale. Tale conclusione corrisponde alla lettera della legge, che non riconosce legittimazione attiva alle articolazioni organizzative interne, ma la attribuisce all’amministrazione nel suo complesso, individuando nel Ministro la persona fisica munita della rappresentanza legale esterna.
La ricostruzione è stata avvalorata dall’assimilabilità alla funzione consultiva del Consiglio di Stato, attivabile su richiesta dell’organo di governo ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. f) e 14, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dall’art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, espressione del principio di rappresentanza unitaria dell’amministrazione in capo al suo vertice. La definizione di tali condizioni risponde all’esigenza di evitare una pluralità di posizioni non univoche da parte della stessa amministrazione. L’istanza, sottoscritta da un dirigente e non dal Ministro della giustizia, è stata pertanto dichiarata soggettivamente inammissibile, con preclusione all’esame del merito e dell’ammissibilità oggettiva del quesito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.