Cessata materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1200 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La soddisfazione integrale della pretesa del ricorrente preclude ogni ulteriore pronuncia di condanna all’adempimento e rende superfluo l’esame nel merito dell’originaria inerzia. Quanto alle spese, il giudice amministrativo può porle a carico dell’amministrazione applicando il principio della soccombenza virtuale, quando l’iniziale fondatezza del ricorso risulti evidente e l’ottemperanza sia intervenuta solo a seguito della proposizione del giudizio. La condanna alle spese presuppone dunque l’accertamento della ragionevole prevedibilità dell’esito favorevole al ricorrente ove l’amministrazione non avesse provveduto.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 333/2025 del 06.02.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere le somme dovute mediante accredito sulla “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione il 18.02.2025.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 05.02.2026, chiedendo la condanna all’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio il Ministero ha eseguito la sentenza; con istanza del 17.09.2026 la difesa della ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione intimata ha dato esecuzione alla sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza nel corso del giudizio. La pretesa della ricorrente risulta pertanto pienamente soddisfatta, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”. La norma è richiamata in termini letterali e applicata senza margini interpretativi, essendo pacifico l’avvenuto adempimento.
Sulla regolamentazione delle spese il Tribunale ha seguito il criterio della soccombenza virtuale, richiamando l’art. 91 c.p.c. La condanna a carico del Ministero è motivata con l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito: l’amministrazione ha ottemperato soltanto nelle more del giudizio, dopo la notificazione e il deposito del ricorso di ottemperanza. Il ritardo nell’esecuzione del giudicato giustifica dunque l’attribuzione delle spese alla parte pubblica resistente.
Le spese sono state liquidate in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con il richiamo alla serialità della controversia quale criterio di contenimento della liquidazione. Il Collegio ha inoltre disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
La decisione conferma l’assetto proprio del giudizio di ottemperanza: la sopravvenuta esecuzione del giudicato chiude il giudizio con declaratoria di improcedibilità, senza necessità di provvedere sulla nomina del commissario ad acta, ma non elide il diritto del ricorrente al ristoro delle spese sostenute per ottenere l’adempimento.
Nota della Redazione
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