Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali tra dati tecnico-scientifici e intesa regionale (Cons. Stato n. 3771 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali, ai sensi dell’art. 34, comma 3, legge n. 394/1991, si basa esclusivamente su elementi conoscitivi e tecnico-scientifici e persegue una finalità cautelare, di cristallizzazione dello stato dei luoghi. In questa fase non è prevista alcuna intesa con la Regione, che la norma richiede solo per la delimitazione definitiva, essendo le Regioni e gli enti locali coinvolti attraverso l’invio di elementi conoscitivi e il parere sulle misure di salvaguardia. Il decreto ministeriale che ridetermini la delimitazione provvisoria in accoglimento delle richieste regionali, senza elementi tecnico-scientifici di segno opposto a quelli dell’ISPRA, è illegittimo per eccesso di potere e sviamento, oltre che per violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste impugnavano davanti al TAR il decreto con cui il Ministero dell’ambiente aveva rideterminato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, riducendola da 5.363 a 1.056 ettari in accoglimento delle richieste della Regione Liguria. Il provvedimento annullava e sostituiva il precedente decreto del 2021, adottato sulla base della proposta tecnico-scientifica dell’ISPRA.
Il TAR accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti. La Regione Liguria proponeva appello, sostenendo la necessità dell’intesa con la Regione fin dalla fase di delimitazione provvisoria e la legittimità del decreto per la sopravvenuta modifica del quadro di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: l’intesa raggiunta nel dicembre 2025 per la perimetrazione definitiva è atto endoprocedimentale, da recepire nel d.P.R. di cui all’art. 8, comma 1, legge n. 394/1991, e non sussiste pregiudizialità rispetto al giudizio sull’annullamento parziale del precedente decreto.
Nel merito, la tesi dell’intesa necessaria anche per la perimetrazione provvisoria non trova riscontro. Sul piano letterale, l’art. 34, comma 3, legge n. 394/1991 ancora la delimitazione provvisoria a dati obiettivi e tecnico-scientifici e prevede il coinvolgimento delle Regioni solo per l’invio di elementi conoscitivi e il parere sulle misure di salvaguardia. Sul piano sistematico, la funzione della perimetrazione provvisoria è cautelare: l’interesse pubblico primario non è la composizione degli interessi territoriali, ma la conservazione dello stato dei luoghi nelle more dell’intesa.
La Corte riconosce peraltro una seconda finalità: orientare la futura discrezionalità sulla perimetrazione definitiva, che non potrà ignorare i dati tecnico-scientifici. Le note regionali richiamate in appello non contengono alcun elemento idoneo a confutare lo studio dell’ISPRA, basato sull’integrazione dei dati della Carta della Natura con quelli dell’Osservatorio regionale della Biodiversità. L’ampliamento rispetto al parco regionale risponde all’esigenza di una rete ecologica, per evitare l’effetto isola.
Inconferenti sono i rilievi sull’inclusione di aree antropizzate: l’art. 2 legge n. 394/1991 ammette ecosistemi anche parzialmente alterati. Priva di base legale è poi la tesi secondo cui l’attuazione del parco nazionale dovrebbe muovere dal nucleo del parco regionale esistente, perché oblitera la distinzione tra parchi nazionali e parchi regionali.
Manifestamente infondate le questioni di costituzionalità: la materia ambiente ed ecosistema rientra nella competenza esclusiva statale e la decisione istitutiva iniziale sfugge alle procedure di leale collaborazione, essendo la concertazione prevista nella fase successiva. Quanto agli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990, il decreto ha annullato e sostituito il precedente senza dare atto di vizi di legittimità né di valide ragioni di interesse pubblico attinenti alla fase cautelare. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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