Cessata materia del contendere e spese per ritardato adeguamento dell’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 44 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conformi conclusioni, manifestando il superamento del contrasto e il venir meno della necessità della pronuncia. Ove l’Inps, in via amministrativa, adotti atti pienamente satisfattivi della domanda, il giudizio va dichiarato estinto. La condanna alle spese della parte resistente è giustificata dal ritardato adeguamento dell’Istituto, che ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale. Nella liquidazione assume rilievo anche la condotta processuale dell’Ente, che non abbia preso posizione sui fatti e abbia depositato tardivamente la nota richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Aeronautica militare dal 1982 e poi controllore del traffico aereo presso l’allora Azienda autonoma di assistenza al volo, divenuta ENAV spa, è cessato dal servizio il 17 ottobre 2023. Nel liquidargli il trattamento pensionistico, l’Inps avrebbe calcolato in modo errato la terza quota, non applicando la rivalutazione del coefficiente di trasformazione prevista dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 149/1997.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione, pari a 1 anno, 1 mese e 4 giorni, maturato dopo il 1° gennaio 1996, nel rispetto del tetto di cinque anni complessivi di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997, con applicazione del coefficiente di 0,04756 anziché di 0,04615. L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dal principio, confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019), secondo cui la cessazione della materia del contendere esige che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conformi conclusioni al giudice, superando così il contrasto e facendo venir meno la necessità della pronuncia.

Nel caso concreto, dopo il rinvio disposto per consentire all’Inps di operare verifiche, l’Istituto ha trasmesso una nota con cui dà atto di aver riliquidato la posizione pensionistica del ricorrente, riconoscendo pienamente il diritto azionato. All’udienza entrambe le parti hanno ritenuto cessata la materia del contendere: sussiste dunque il presupposto per la relativa declaratoria.

Quanto alle spese, il Giudice rileva che la normativa posta a base della pretesa è sufficientemente chiara e che constano precedenti che hanno riconosciuto il beneficio nei termini prospettati dal ricorrente. Il ritardato adeguamento dell’Inps, che ha costretto il ricorrente ad agire, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale e la condanna dell’Istituto.

Nella liquidazione rileva anche la condotta processuale dell’Ente: esso si è costituito senza prendere posizione sui fatti dedotti a fondamento della domanda e ha depositato la nota sulle verifiche solo poche ore lavorative prima dell’udienza. Il Giudice precisa che l’ordinanza di rinvio non aveva stabilito un termine, ma osserva che, in forza del principio di leale collaborazione processuale, il deposito avrebbe dovuto avvenire con tempistica tale da consentire al giudice e al ricorrente di esaminare la nota prima dell’udienza.

Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con condanna dell’Inps al rimborso delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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