Appello pensionistico ammissibile solo per motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 48 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Ne consegue che è inammissibile l’appello con cui l’amministrazione, pur deducendo formalmente un error in iudicando, solleciti una rimeditazione delle valutazioni del giudice di primo grado sulla sussistenza in concreto dei presupposti oggettivi e soggettivi del beneficio pensionistico. L’accertamento dell’effettiva adibizione a lavorazioni insalubri e della corrispondenza della qualifica rivestita a quella richiesta dalla norma integra un profilo di ricostruzione fattuale, non più scrutinabile in secondo grado. Il giudice può esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità in applicazione del principio della ragione più liquida, senza esaminare gli ulteriori profili di controversia.

Il Fatto

Un dipendente dell’amministrazione dei beni culturali, addetto a un archivio di Stato, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente maggiorazione di un quarto del servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri. Il giudice di prime grado, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il beneficio.

Avverso tale decisione l’amministrazione ha proposto appello per error in iudicando, eccependo la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi del beneficio e il difetto di allegazione ex art. 2697 c.c., contestando in particolare la qualifica di operario desunta dalle equiparazioni tra profili professionali e la riconducibilità dell’attività di fotografo alle lavorazioni insalubri elencate nel decreto luogotenenziale n. 1100/1919. Il lavoratore ha resistito, eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione del limite dei soli motivi di diritto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, applicando il principio della ragione più liquida, che consente di discostarsi dall’ordine logico delle questioni per decidere la causa in base al profilo di più agevole soluzione.

L’art. 170, comma 1, c.g.c., in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, limita l’appello pensionistico ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

Dall’esame dell’atto di appello la Corte ha rilevato che non è in contestazione l’interpretazione del quadro normativo: è pacifico che, sotto il profilo soggettivo, occorre lo svolgimento di un’attività assimilabile a quella della ex qualifica operaia e che, sotto il profilo oggettivo, deve sussistere l’assimilazione dell’attività svolta ai lavori insalubri previsti dal decreto luogotenenziale n. 1100/1919. L’amministrazione ha invece censurato la sussistenza in concreto dei presupposti del beneficio.

Le doglianze mirano a una rimeditazione delle valutazioni di primo grado circa l’utilizzo continuativo di sostanze nocive e circa la corrispondenza della qualifica rivestita a quella di operaio in base alle equiparazioni tra profili professionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1988. Si tratta di profili attinenti alla ricostruzione fattuale della vicenda, non più scrutinabili in appello.

L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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