Cessata la materia del contendere al sopravvenire del titolo in sanatoria (Cons. Stato n. 5799 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenienza di un provvedimento che soddisfa in via definitiva l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. Il principio opera anche quando il nuovo titolo sia rilasciato dall’amministrazione nel corso del giudizio di appello, dopo il diniego impugnato in primo grado. La declaratoria presuppone che la nuova determinazione sia satisfattiva della pretesa e che non residuino contestazioni sul punto. La compensazione delle spese consegue alla natura sopravvenuta della vicenda e all’accordo delle parti processuali.

Il Fatto

La proprietaria di un’unità immobiliare sita in Venezia, isola di Burano, presentava nel 2000 istanza di concessione edilizia in sanatoria per l’accorpamento di due unità e il parziale mutamento di destinazione d’uso da residenziale a commerciale. La Commissione per la Salvaguardia di Venezia esprimeva parere contrario e il Comune respingeva la domanda con provvedimento del 2001.

L’interessata impugnava dinanzi al TAR Veneto il diniego e il parere negativo, proponendo poi motivi aggiunti avverso il successivo diniego del 2021 relativo alla domanda di definizione dell’illecito edilizio e avverso il titolo in sanatoria rilasciato solo in parte. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello la parte privata.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di appello la parte appellante depositava documentazione dalla quale risultava il rilascio, in data 19 maggio 2025, del permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile oggetto di causa e alla destinazione commerciale a lungo pretesa.

Alla luce di tale sopravvenienza l’appellante dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese. Il Comune di Venezia, con memoria dell’11 giugno 2025, aderiva alla richiesta, riconoscendo che la porzione immobiliare aveva nelle more conseguito la destinazione commerciale con il titolo del 19 maggio 2025, previa riclassificazione dell’unità edilizia deliberata dalla Giunta comunale.

Il Collegio ha preso atto che la porzione di immobile di cui è causa ha conseguito, nelle more del giudizio, la destinazione commerciale cui l’appellante aspirava. Il presupposto dell’interesse a ricorrere è dunque venuto meno in via definitiva: la nuova determinazione amministrativa soddisfa integralmente la pretesa sostanziale che aveva giustificato l’impugnazione dei dinieghi precedenti.

La Sezione ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti, coerentemente con la natura sopravvenuta della vicenda e con la posizione condivisa espressa dai difensori nell’udienza del 2 luglio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *