Balcone in facciata e assenso condominiale nel controllo sulla SCIA (TAR Liguria n. 690 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra le modificazioni delle parti comuni consentite al singolo condomino ex art. 1102 cod. civ. e le innovazioni ex art. 1120 cod. civ. non sussiste rapporto di alternatività: il divieto di alterare il decoro architettonico opera, per identità di ratio, anche per le modificazioni apportate dal singolo. La facciata è bene comune e il Comune, nel controllo sulla SCIA, può richiedere il preventivo assenso condominiale quando l’intervento incida potenzialmente su tale qualità del bene. L’alterazione del decoro attiene alla oggettiva modificazione della forma architettonica, a prescindere da ogni giudizio estetico, e il relativo divieto è norma imperativa. Il Comune può pertanto verificare la veridicità della dichiarazione di titolarità esclusiva o di assenso dei terzi contenuta nella segnalazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio, presenta una SCIA per realizzare un balcone a sbalzo in corrispondenza di una porta finestra esistente sulla facciata. Il Comune adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, rilevando il difetto dell’atto di assenso condominiale: l’opera integrerebbe una innovazione incidente sul decoro architettonico ex art. 1120 cod. civ..
La ricorrente deduce di avere ottenuto un assenso di massima in assemblea, il consenso dei proprietari dei giardini sottostanti per i ponteggi e un parere preventivo favorevole del Servizio Urbanistica, che qualificava l’intervento ex art. 1102 cod. civ.. Propone tre motivi: l’opera rientrerebbe tra le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune; il Comune non avrebbe titolo per valutare il decoro architettonico, profilo civilistico; l’intervento non sarebbe comunque lesivo del decoro. Il Comune e il condominio resistono, eccependo la tardiva impugnazione del parere preventivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il divieto impugnato non è atto meramente confermativo del parere preventivo, che era equivoco: richiamava il previo parere assembleare ex art. 1122 cod. civ. ma qualificava l’intervento ex art. 1102 e si esprimeva favorevolmente. Da qui il difetto di interesse a un’immediata impugnazione; sussistono comunque i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale esclude l’antinomia tra le due norme. Le nozioni di modificazione e di innovazione sono sinonimi, e il fatto che l’opera rientri nell’art. 1102 cod. civ. non esclude l’operatività dell’art. 1120 cod. civ.: per identità di ratio il divieto di alterare il decoro architettonico si applica anche alle modificazioni del singolo condomino, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7277 del 2023 e da Cass. civ. Sez. II n. 25790 del 2020.
Il decoro è qualità del bene comune: ne è arbitro in prima battuta l’assemblea, in seconda il giudice civile. Tali coordinate si riflettono sulla legittimazione a chiedere il titolo edilizio, che postula l’affermazione del diritto a eseguire l’intervento. Il Comune può quindi richiedere il preventivo assenso condominiale, senza compiere complesse indagini, quando l’opera incida su un bene comune quale la facciata.
Il Collegio precisa che l’alterazione del decoro concerne la oggettiva modificazione della forma architettonica, a prescindere dal giudizio estetico, e che la norma è imperativa. Rientra nei poteri di vigilanza la verifica della veridicità della dichiarazione contenuta nella SCIA, con cui si attesta la titolarità esclusiva o l’assenso dei terzi. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato Sez. V n. 6529 del 2003; Cons. Stato Sez. VI n. 362 del 2022) conferma che il consenso è necessario anche quando il condomino ritenga l’innovazione priva di rilevanza estetica. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate stante la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
- Art. 1120 c.c. – Innovazioni
- Art. 1122 c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale