Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 534 dell’11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione, successiva alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, potendo il giudice amministrativo dichiararla senza necessità di una formale rinuncia. L’accertamento della fondatezza del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, avviene secondo il principio della soccombenza virtuale, desumibile dalla circostanza che l’amministrazione ha provveduto all’esatto adempimento solo dopo l’instaurazione del giudizio. La condanna alle spese, in tal caso, segue il criterio della soccombenza e prescinde dalla definizione nel merito della controversia, dovendosi avere riguardo al valore della stessa e alla natura seriale della questione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della provvidenza per un totale di euro 500,00. Il Ministero si costituiva in giudizio depositando documentazione attestante l’avvenuto adempimento. La ricorrente confermava di aver ottenuto la provvidenza nel mese di gennaio 2026, successivamente al deposito del ricorso, e chiedeva comunque la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza processuale che non richiede una pronuncia nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha esaminato il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto il ricorso fondato, come dimostrato proprio dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da ottemperare da parte dell’amministrazione debitrice. L’adempimento tardivo, successivo all’instaurazione del giudizio, integra infatti gli estremi della soccombenza, rendendo doverosa la condanna alle spese.

Il Collegio ha altresì verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva di cui all’articolo 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, consistente nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, in ragione del valore della controversia (scaglione fino a 1.000,00 euro) e della natura seriale della questione, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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