Improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (TAR Emilia-Romagna n. 1428 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, avendo ceduto a terzi l’attività commerciale cui la procedura selettiva accedevae. La declaratoria di improcedibilità, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza delle censure proposte, essendo il processo amministrativo funzionale alla tutela dell’interesse legittimo azionato. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla manifestazione di volontà della parte, legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava gli atti della procedura comparativa indetta dal Comune di Bologna per l’assegnazione di una concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco all’interno di un parco cittadino. Con il ricorso, il medesimo chiedeva l’annullamento della graduatoria definitiva e degli atti presupposti, nonché l’accoglimento della domanda di assegnazione dell’area e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
Il Comune di Bologna si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del giudizio, la società controinteressata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con memoria depositata il 7 maggio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, avendo nel frattempo ceduto la propria attività commerciale. Tale dichiarazione è stata assunta quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia.
Il Tribunale ha ritenuto di dover conformare la propria pronuncia alla volontà espressa dalla parte, rilevando che la cessione dell’attività commerciale, oggetto della procedura selettiva, incideva direttamente sull’utilità richiesta con il ricorso, facendo venir meno il presupposto sostanziale della domanda giudiziale.
Conseguentemente, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. La declaratoria di improcedibilità non ha richiesto una valutazione nel merito della fondatezza delle domande, essendo esclusa dalla natura processuale della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in ragione della natura della definizione del giudizio e della sopravvenienza che ne ha determinato l’esito.
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Nota della Redazione
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