L’accesso documentale non può tradursi in controllo generalizzato sull’azione amministrativa (TAR Sardegna n. 1222 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’oggetto dell’accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 si compendia nel diritto a ricevere copia di un atto già formato, esistente e detenuto dall’Amministrazione al momento della richiesta, senza che quest’ultima sia tenuta a reperire documenti presso altri soggetti o a svolgere attività istruttorie distinte dal mero recupero e dalla riproduzione. L’istanza deve essere riferita a documenti specifici e circoscritti, non anche a dati e informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce consistenza, contenuto o effettiva sussistenza: la richiesta avente carattere esplorativo o di controllo generalizzato sull’azione amministrativa è inammissibile. L’onere di provare l’esistenza dei documenti richiesti incombe sul richiedente, non potendosi imporre all’Amministrazione la prova della non detenzione.
Il Fatto
La ricorrente, sottopostasi a tre dosi di vaccino anti SARS-CoV-2, chiedeva all’ASL l’ostensione dell’intero fascicolo vaccinale, comprensivo di schede anamnestiche, moduli di consenso, prescrizioni mediche, documentazione sui lotti e sulla tracciabilità dei farmaci, dati identificativi del personale vaccinatore, nonché i progetti informativi e i dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino di cui all’art. 7 l. n. 210/1992. Avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, la ricorrente agiva ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22-26 l. n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, in corso di causa, l’Amministrazione aveva già osteso parte della documentazione — moduli di consenso, scheda anamnestica e certificato vaccinale — con conseguente cessazione della materia del contendere su tale porzione della domanda: la ricorrente stessa ne aveva dato atto, insistendo solo per la restante documentazione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientimento secondo cui l’accesso documentale non ha natura di controllo generalizzato sull’azione amministrativa e non può essere utilizzato per ottenere dati che l’Amministrazione non detiene o che richiederebbero un’attività di elaborazione. La giurisprudenza citata, tra cui TAR Lazio, Sez. III, n. 4045 del 2022, esclude che l’Amministrazione sia tenuta a reperire documenti altrove o a svolgere attività istruttorie distinte dal mero recupero, mentre TAR Lazio, Sez. II, n. 21562 del 2024 pone a carico del richiedente la prova dell’esistenza dei documenti.
Applicando tali principi, il TAR ha ritenuto che la domanda avesse assunto un carattere esplorativo e surrettiziamente volto a un controllo generalizzato: l’ASL non poteva essere gravata dell’onere di produrre documentazione mai detenuta o eccedente le proprie competenze istituzionali, come quella sui lotti vaccinali, né di elaborare dati relativi al personale vaccinatore o di fornire prescrizioni mediche individuali e progetti informativi. La dichiarazione dell’Amministrazione di non aver reperito altra documentazione, non contestata, ha determinato il rigetto della domanda per la parte residua, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur.
La peculiarità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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