Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 6531 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti statali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari, con atto depositato prima dell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba scrutinarne il merito. Le spese del giudizio possono essere compensate, a norma dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm., ove ricorrano giusti motivi, quali la particolarità della vicenda processuale. La pronuncia di improcedibilità non implica alcuna valutazione, neppure implicita, sulla fondatezza delle censure dedotte né sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui è stata eccepita la questione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l’anatomia patologica, impugnava una pluralità di atti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2022 e la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui le era stato intimato di corrispondere complessivamente circa 82.000 euro per il quadriennio 2015-2018 a titolo di ripiano dello sforamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. La ricorrente deduceva plurimi motivi di diritto, tra cui la violazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento, con riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost. e alla disciplina eurounitaria.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni statali intimate, mentre la Regione Emilia-Romagna e la società controinteressata non si costituivano. La domanda cautelare veniva accolta tanto in sede monocratica quanto in sede collegiale. Con atto depositato il 16 marzo 2026, la parte ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, depositata dalla società ricorrente in data 16 marzo 2026, comportava la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse.
La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame delle questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente, ivi incluse le eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni relative al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso senza necessità di scrutinarne il merito.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la particolarità della vicenda processuale, caratterizzata da una pluralità di atti impugnati di portata generale e applicativa, nonché dall’esito della fase cautelare favorevole alla ricorrente.
La decisione finale, pertanto, non contiene alcuna statuizione di merito in ordine alla legittimità degli atti impugnati, né sulle questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente, le quali restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, in ragione della natura della controversia e della tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
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Nota della Redazione
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