Contributo di costruzione per attività industriali: esonero limitato ai fabbricati produttivi (TAR Abruzzo n. 268 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di immobile destinato ad attività industriale, rilevante ai fini dell’esonero dal costo di costruzione, trova autonoma fonte regolativa nell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 e va ricostruita in chiave autonoma rispetto all’art. 2195 c.c. Il beneficio dell’esonero, previsto dal comma 1 per le costruzioni destinate ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, concerne strettamente i fabbricati complementari e asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale, non anche gli edifici con destinazione direzionale o ricettiva, da ricomprendersi nella nozione di attività turistiche, commerciali e direzionali di cui al comma 2, soggette al regime contributivo più oneroso. L’Amministrazione può legittimamente adeguarsi alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, previa verifica della correttezza dell’iter e dei calcoli effettuati.
Il Fatto
La società, quale cessionaria dei rapporti già facenti capo alla società utilizzatrice di un’area industriale in località Chieti Scalo, impugnava la nota con cui il Comune di Chieti, recependo la relazione del verificatore nominato da questo Tribunale, aveva rideterminato gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per i permessi di costruire rilasciati per la realizzazione dell’insediamento produttivo “Parco Paglia”, residuando in favore dell’ente la somma di euro 78.222,83. La ricorrente chiedeva anche l’accertamento dell’esenzione dal costo di costruzione, la declaratoria dell’inesistenza del credito e la restituzione delle somme versate in misura maggiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rigettato l’istanza di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società incaricata della riscossione, rilevando che la stessa aveva agito in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, parte costituita, e non era costituita in giudizio.
Nel merito, la sentenza esamina il quadro normativo di riferimento, distinguendo tra l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, che per le attività industriali e artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi prevede la corresponsione del solo contributo di urbanizzazione, e il comma 2, che per le attività turistiche, commerciali e direzionali richiede anche una quota del costo di costruzione. La differenza funzionale, già evidenziata dalla giurisprudenza, risiede nell’affluenza di utenza esterna, che giustifica un regime contributivo più oneroso.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale osserva che l’intervento di riqualificazione dell’area dismessa ha visto la realizzazione non solo di immobili industriali e artigianali, ma anche di un compendio con destinazione direzionale e di una struttura ricettiva adibita ad hotel. Per tali immobili non può trovare applicazione il regime favorevole del comma 1, trattandosi di titoli edilizi relativi a costruzioni con destinazione a uffici e a struttura recettiva, riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell’art. 19. Né può applicarsi l’esonero regionale di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 89/1998, non venendo in rilievo immobili a carattere pertinenziale.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Collegio ritiene legittimo il comportamento del Comune che, dopo aver verificato la correttezza dell’iter e dei calcoli, si è adeguato alla stima del verificatore, tanto più che parte ricorrente non ha offerto prova alcuna dell’erroneità dei conteggi. Infine, risulta inconferente il riferimento a sanzioni e interessi, non richiesti nel provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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