Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accesso documentale (TAR Sardegna n. 729 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione resistente, di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., atteso che l’interesse strumentale alla conoscenza degli atti risulta integralmente soddisfatto. In tale evenienza, la regolazione delle spese di lite relative alla sola domanda di accesso segue il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna della parte resistente alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, trattandosi di esito processuale determinato dal suo comportamento tardivo.

Il Fatto

Un docente in servizio presso un istituto professionale impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna gli atti relativi alla proclamazione degli eletti al Consiglio di Istituto per il triennio 2025/2028, nonché il diniego opposto alla propria istanza di accesso alla documentazione concernente le medesime procedure elettorali. Con il ricorso, notificato il 20 febbraio 2026, il ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione a consentirgli l’accesso ai documenti richiesti.

Nelle more del giudizio, con memoria depositata in data 10 aprile 2026, la difesa del ricorrente dava atto dell’intervenuta produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione, di tutta la documentazione richiesta, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, con condanna della parte resistente alla rifusione delle spese processuali relative a tale capo di domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto dell’avvenuta produzione in giudizio di tutta la documentazione amministrativa oggetto dell’istanza di accesso, ha ritenuto integralmente soddisfatto l’interesse conoscitivo sotteso alla domanda ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere sul relativo capo.

Quanto alle spese di lite, la difesa erariale aveva concluso per la compensazione, mentre la difesa del ricorrente aveva insistito per la condanna della parte resistente. Il Tribunale ha accolto tale ultima richiesta, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’esito favorevole al ricorrente è stato determinato dal comportamento tardivo dell’amministrazione, che avrebbe dovuto consentire l’accesso già in sede procedimentale, rendendo superfluo l’intervento del giudice.

In accoglimento della domanda, la parte resistente è stata pertanto condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese relative alla sola domanda di accesso, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre agli accessori di legge, restando estranea alla presente decisione ogni statuizione sulle ulteriori domande di annullamento degli atti elettorali, ancora pendenti dinanzi al Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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