L’accoglimento dell’ottemperanza per il pagamento della Carta docente (TAR Campania n. 4410 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto sufficiente per ordinare all’amministrazione l’esecuzione. L’ordine di pagamento delle somme dovute segue la regola degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, con compenso determinato e posto a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Dodici docenti, vittoriosi nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Benevento, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento delle somme, in varia misura, in loro favore. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR, verificata la completezza dei presupposti processuali, ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha accertato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale esecuzione del dispositivo del titolo, mediante il pagamento delle somme dovute a ciascuno, oltre interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, richiamando l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Rilevante è la designazione immediata del Commissario ad acta: in caso di ulteriore inerzia, esso opererà la sostituzione dell’amministrazione nell’esecuzione materiale degli atti necessari, su comunicazione della parte ricorrente. Il relativo compenso, quantificato in 800,00 euro, è stato posto a carico del Ministero inottemperante.
La disciplina delle spese segue il criterio della soccombenza, con condanna dell’amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi 1.500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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