Attribuzione punteggio premiale e veridicità della dichiarazione sostitutiva: incombenti istruttori del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 735 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm. quando la verifica della fondatezza del ricorso richieda l’accertamento di circostanze fattuali complesse e non altrimenti documentate. L’attribuzione di un punteggio premiale per la dichiarata iscrizione all’albo delle imprese artigiane postula che il requisito sia effettivamente posseduto al momento della presentazione della domanda, con la conseguenza che la sua insussistenza, ancorché accertata successivamente con efficacia retroattiva, incide sulla legittimità della graduatoria e sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha respinto l’istanza di revisione della graduatoria relativa al bando per l’assegnazione dei posteggi della fiera di San Simplicio per le edizioni 2025–2032, nonché la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva per il settore alimentare. Il bando prevedeva, all’art. 8, lett. c), l’attribuzione di 20 punti aggiuntivi agli operatori iscritti all’albo delle imprese artigiane, da attestare con dichiarazione sostitutiva resa nel modulo di domanda.
Il ricorrente e il controinteressato hanno entrambi dichiarato il possesso del requisito. All’esito della procedura, il controinteressato si è collocato al quarto posto e il ricorrente al quinto, con un punteggio complessivo di 90 punti per entrambi. In data successiva la Camera di Commercio ha aggiornato la posizione del controinteressato, attestando la cancellazione dell’impresa dall’albo con decorrenza dalla cessazione dell’attività risalente a epoca precedente alla domanda: da qui la dedotta insussistenza originaria del requisito e l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene necessario, ai fini della delibazione sull’istanza cautelare, acquisire una documentata relazione dal Dirigente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. L’incombente è diretto a ricostruire l’iter amministrativo che ha condotto alla cancellazione dell’impresa artigiana dal relativo albo, con particolare riguardo ai presupposti fattuali e giuridici che hanno determinato l’attivazione del procedimento e alle modalità di svolgimento dell’istruttoria.
Il giudice amministrativo, pur in fase cautelare, non è vincolato a una decisione allo stato degli atti quando la fattispecie presenti profili di complessità che rendano opportuno un approfondimento istruttorio. La circostanza che la cancellazione dall’albo sia intervenuta con decorrenza retroattiva impone di verificare se il requisito fosse posseduto al momento della domanda di partecipazione alla gara pubblica, come dichiarato nella domanda stessa.
La verifica concerne l’evento cui si correla la decorrenza della cancellazione e le ragioni del rilevante intervallo temporale intercorso tra tale decorrenza e l’adozione del provvedimento conclusivo di cancellazione avvenuta nel 2026, sia pure con effetto risalente al 2010. Il Collegio assegna il termine di venti giorni per il deposito della relazione e degli eventuali documenti a supporto e rinvia la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio.
La decisione assume rilievo perché il thema decidendum non riguarda soltanto la spettanza del punteggio ma anche la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che costituisce presupposto della partecipazione e dell’attribuzione del beneficio: l’accertamento della natura delle attività imprenditoriali e della loro effettiva qualificazione artigiana diviene pertanto dirimente per la corretta composizione della graduatoria.
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Nota della Redazione
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