Onere della prova del presupposto TARI a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15842 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato. Grava pertanto sull’Amministrazione comunale l’onere di provare la fonte dell’obbligazione tributaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare solo la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o di un’esenzione. La negazione della titolarità di un diritto reale o di una relazione di fatto con l’immobile non richiede alcuna prova liberatoria da parte del contribuente, ma impone al giudice di verificare su quale presupposto il Comune fondi la propria pretesa.
Il Fatto
Il Comune di Scafati notificava un avviso di accertamento TARI per l’anno 2020, relativo a un immobile di 50 mq, con l’indicazione della situazione dei pagamenti per le annualità pregresse dal 2013 al 2019. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, la quale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo prescritti i crediti per gli anni 2013 e 2014. In sede di appello, la CTR della Campania riconosceva la fondatezza della pretesa impositiva solo a decorrere dal 2017, affermando che il contribuente non aveva provato di non essere proprietario dell’immobile, avendo eccepito solo la prescrizione e la residenza altrove.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione preliminarmente dichiara la tardività della costituzione del controricorrente, intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.; il tardivo deposito del controricorso ne comporta l’improcedibilità, con la conseguenza che non può tenersi conto né dell’atto né della successiva memoria.
Con riferimento ai primi due motivi, trattati congiuntamente, la Corte rileva che il ricorrente aveva sin dall’inizio contestato la sussistenza del presupposto impositivo, negando la proprietà dell’immobile e ogni relazione di fatto con esso. La sentenza impugnata aveva erroneamente limitato la contestazione alla sola prescrizione o decadenza, senza pronunciarsi sull’intera domanda e applicando in modo errato le regole sul riparto dell’onere probatorio.
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui, in materia di TARI, spetta all’Amministrazione fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria. A fronte della negazione del presupposto impositivo, il giudice avrebbe dovuto verificare su quali elementi il Comune fondasse la pretesa, mentre dalla sentenza emerge solo la prova documentale di un’utenza, che non è di per sé sufficiente a dimostrare l’occupazione o la conduzione dell’immobile.
Il terzo motivo, relativo alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per l’insufficiente motivazione dell’avviso, è dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha riportato il contenuto dell’atto impugnato, impedendo alla Corte ogni vaglio di legittimità.
La Corte accoglie quindi i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia sulla base dei principi richiamati.
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Nota della Redazione
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