Discrezionalità ministeriale nel riconoscimento titoli abilitanti esteri (TAR Lazio n. 14720 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ministeriale, nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero nell’ambito delle professioni regolamentate, è legittimata a subordinare il riconoscimento al superamento di misure compensative qualora la documentazione prodotta non consenta di accertare la sovrapponibilità dei percorsi formativi seguito all’estero e quello italiano. La relativa valutazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, congruamente motivata quando il provvedimento dia conto delle carenze istruttorie e delle ragioni della non equivalenza. Il richiedente è onerato di fornire elementi comprovanti il monte ore effettivamente frequentato, l’espletamento del tirocinio in presenza e i contenuti specifici della disciplina studiata. L’art. 2103 cod. civ., in tema di mansioni del lavoratore, non è applicabile al rapporto di riconoscimento dei titoli, perché l’Amministrazione opera in veste pubblicistica con atti autoritativi, non come datore di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in Scienze Motorie in Italia e in Management dello sport presso un’Università rumena, aveva ottenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, il riconoscimento delle classi di concorso A048 e A049. Il decreto impugnato aveva però subordinato tale riconoscimento al superamento di misure compensative, consistenti in prove attitudinali ovvero in un tirocinio di 300 ore complessive. La ricorrente, che già prestava servizio come docente per tali classi di concorso, contestava la legittimità di simile condizione, deducendone la gravosità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la congruità motivazionale del provvedimento ministeriale. L’Amministrazione, si legge nella sentenza, aveva compiutamente spiegato le ragioni della non sovrapponibilità dei percorsi formativi, evidenziando l’impossibilità di accertare il monte ore di didattica effettivamente frequentato e lo svolgimento del tirocinio in presenza, nonché la genericità dei contenuti disciplinari attestati dall’università rumena.
Quanto alla dedotta gravosità del tirocinio presso due istituti scolastici diversi, il Collegio ha osservato che l’interessata avrebbe potuto optare per l’esame attitudinale o rappresentare in sede amministrativa le proprie difficoltà, attivando il dovere di buona fede e di collaborazione procedimentale. Nessun elemento concreto, del resto, era stato prospettato in giudizio per comprovare l’irragionevolezza della prescrizione.
Il TAR ha poi disatteso la censura relativa alla violazione dell’art. 2103 cod. civ., affermando che la norma sulle mansioni riguarda il rapporto di lavoro e non pertiene al procedimento di riconoscimento dei titoli, nel quale l’Amministrazione esercita una funzione pubblicistica con atti autoritativi.
Da ultimo, il Collegio ha chiarito che i principi dell’Adunanza Plenaria del 2022 non operano nella specie, concernendo ipotesi di mancato riconoscimento dei titoli, laddove nel caso di specie il Ministero aveva attribuito rilevanza al titolo conseguito, sia pure condizionandone l’efficacia. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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