Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Campania n. 4158 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. L’assenza di indicazioni contrarie dell’amministrazione resistente non impedisce la declaratoria, che consegue alla sola iniziativa processuale del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada. La misura era stata adottata a seguito di un sinistro verificatosi in ore notturne, nel quale il veicolo aveva perso aderenza su un tratto curvilineo e si era arrestato in senso contrario alla marcia, in assenza di colpe di terzi o turbative esterne.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 128 cod. strada, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione delle garanzie partecipative e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e rivendicando la legittimità del proprio operato. In sede cautelare l’istanza di sospensione è stata respinta. Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente la dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente, valutandone gli effetti sul processo. La questione non attiene al merito del provvedimento impugnato, ma alla persistenza dell’interesse ad agire, che costituisce condizione dell’azione e ne segue le sorti.
Il Tribunale richiama un principio generale del processo amministrativo: fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso. La dichiarazione depositata in data 9 giugno 2026 si colloca prima di tale momento e produce dunque l’effetto previsto dall’ordinamento.
Da tale premessa discende una conseguenza rigorosa sul piano dei poteri del giudice. Questi non dispone del potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’utilità della decisione è rimessa alla parte, e il giudice non può surrogarla. Per questa ragione la declaratoria di improcedibilità si impone come esito vincolato.
Il Collegio precisa che l’assenza di indicazioni in senso contrario provenienti dall’amministrazione resistente non incide sull’esito. La caducazione dell’interesse è circostanza che opera sul piano della iniziativa processuale del ricorrente e non richiede il consenso o la contestazione della controparte pubblica.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa le giuste ed eccezionali ragioni per la loro integrale compensazione, salvo il contributo unificato che resta a carico del ricorrente. La pronuncia è resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con decisione assunta in camera di consiglio. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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