Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 1274 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento di una graduatoria concorsuale, la sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, della pronuncia definitiva che ha riconosciuto il diritto del candidato al posto determina la cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse alla decisione per effetto del soddisfacimento integrale della pretesa sostanziale, il ricorso non è più suscettibile di esame nel merito. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione e non l’improcedibilità quando l’esecuzione dell’accertamento giurisdizionale elimini ogni residua utilità del ricorso. La definizione del giudizio in questi termini giustifica la compensazione delle spese quando la vicenda abbia avuto evoluzione processuale complessa.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva approvato i verbali e la graduatoria finale di una selezione pubblica per titoli ed esami, limitatamente alla parte in cui la stessa non la includeva. La candidata era stata esclusa dalla commissione dopo l’espletamento delle prove. Il TAR aveva respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

In appello, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione e stabilito che l’appellante dovesse considerarsi vincitrice del concorso, con il punteggio risultante dalla graduatoria finale, salvi i conseguenziali atti amministrativi. La ricorrente ha poi rinunciato al capo con cui reclamava l’attribuzione di tre punti aggiuntivi, in tal modo superando anche l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e processuale: la sentenza di primo grado, la pronuncia di appello che ha accertato il diritto al posto, la rinuncia al motivo sul punteggio. Su questo quadro innesta la valutazione dell’interesse alla decisione.

La ricorrente ha depositato il contratto di lavoro subordinato del 17 settembre 2024, con cui la Regione, in esecuzione della sentenza di appello e della determinazione dirigenziale n. 812 del 16 settembre 2024, l’ha dichiarata vincitrice e assunta a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell’area degli operatori esperti e profilo di operatore telefonico specializzato presso la CUR – NUE 112.

All’udienza pubblica la difesa ha dichiarato la cessata materia del contendere. Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha dato integrale esecuzione all’accertamento giurisdizionale e che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata soddisfatta. L’utilità del ricorso è dunque venuta meno, il che rende superfluo ogni esame del merito e consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità.

La norma di riferimento per la cessazione della materia del contendere è l’art. 34, quinto comma, cod. proc. amministrativo, che la sentenza non richiama espressamente. La complessiva evoluzione della vicenda, sul piano procedimentale e processuale, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il dispositivo dichiara la cessazione e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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