Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta utilizzazione dell’autorimessa (TAR Liguria n. 215 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta per effetto di un fatto sopravvenuto, venendo meno l’interesse alla decisione sul ricorso. Nel giudizio avverso il diniego di deroga ai requisiti antincendio ex art. 7 d.P.R. n. 151/2011, la materia del contendere cessa quando l’adozione e l’attuazione di una soluzione tecnica compatibile con la normativa rende l’immobile regolarmente utilizzabile. La compensazione delle spese può fondarsi sull’accordo intervenuto tra le parti in tal senso. Il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, amministratore di un condominio genovese e proprietari di box auto e di un posto auto all’interno di un’autorimessa condominiale, hanno impugnato il provvedimento con cui la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha rigettato l’istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, presentata ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 151/2011, insieme ad alcuni atti presupposti e conseguenti.
Hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 del medesimo d.P.R. e di alcune norme tecniche, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria. Le Amministrazioni intimate si sono costituite, invocando la discrezionalità tecnica e chiedendo il rigetto. Successivamente, dopo un ulteriore sopralluogo e l’elaborazione di nuove soluzioni tecniche, è stata depositata una nuova S.C.I.A. ex art. 4 d.P.R. n. 151/2011 e l’autorimessa è divenuta regolarmente utilizzabile. Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito dell’individuazione di una soluzione tecnica compatibile con la normativa antincendio applicabile e della sua avvenuta implementazione, l’autorimessa è divenuta regolarmente utilizzabile. È venuto così meno l’interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso il diniego di deroga.
La questione giuridica non attiene al merito delle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione, bensì alla sopravvenienza di un fatto che incide sull’oggetto del giudizio. Il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di cessazione della materia del contendere.
La soluzione tecnica sopravvenuta ha superato il presupposto del diniego: una volta rimosso l’ostacolo all’utilizzabilità dell’immobile, la pretesa sostanziale dei ricorrenti risulta soddisfatta. Non residua alcuna utilità della pronuncia sul provvedimento impugnato e sugli atti presupposti.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti costituite, “in ragione dell’accordo intervenuto in tal senso tra le parti medesime”, come emerge dalla memoria depositata in data 6 febbraio 2024 e sottoscritta anche ai fini della compensazione dalle Amministrazioni. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.