Nessun risarcimento per annullamento formale del vincolo espropriativo senza prova del danno (TAR Lombardia n. 3762 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio per vizi di natura formale, attinenti alle regole del procedimento pianificatorio, non integra di per sé gli estremi dell’illecito e non determina alcun automatismo risarcitorio. Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo pretensivo richiede la verifica di tutti gli elementi dell’art. 2043 cod. civ. e, in particolare, la dimostrazione, secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita. Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo non opera il metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio: grava sul ricorrente l’onere rigoroso di allegare e provare il pregiudizio, senza che a tale carenza possano supplire la consulenza tecnica d’ufficio o la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., trattandosi di danno patrimoniale.

Il Fatto

La società ricorrente chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato nel 25% dell’indennità di esproprio relativa alle aree destinate a parco pubblico, con riguardo alla previsione urbanistica approvata nel 2002. La sua dante causa aveva impugnato la variante al P.R.G., adottata con procedura semplificata; il ricorso era stato accolto con TAR Lombardia, Sez. II, n. 190/2014, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 6994/2020, che aveva annullato gli atti per essere le aree state stralciate dalla Regione e dunque sottratte al rito semplificato.

Il Comune si costituisce e chiede il rigetto. La controversia arriva alla decisione sulla sola domanda risarcitoria, una volta accertata l’illegittimità degli atti impositivi del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del vizio: l’annullamento non è stato determinato da profili sostanziali, ma dall’erronea applicazione della procedura semplificata in luogo di quella ordinaria. Il regime urbanistico delle aree è stato poi conformato dal P.G.T. del 2013, che le ha incluse nel progetto del parco; tale previsione è stata ritenuta legittima dal giudice amministrativo, con pronunce confermate in appello. Di qui l’irrilevanza del richiamo alle N.T.A. del P.G.T. contenuto nella memoria di replica dell’Amministrazione.

Sul piano probatorio la sentenza richiama la giurisprudenza consolidata: nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo non può avere ingresso il metodo acquisitivo. Il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dei fatti base e del pregiudizio, senza che a tale onere possano sopperire la consulenza tecnica d’ufficio o la valutazione equitativa.

Poiché le pronunce di annullamento hanno rilevato vizi esclusivamente formali e non hanno riconosciuto la spettanza del bene della vita, il Comune restava libero di riproporre il progetto del parco nella successiva pianificazione. L’annullamento per profili formali non elimina né riduce il potere dell’amministrazione di provvedere sullo stesso oggetto e lascia ampio margine, con il solo limite negativo di non riesercitare il potere negli stessi caratteri accertati come illegittimi. Manca quindi la dimostrazione, in termini di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo.

Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente non ha provato l’effettiva verificazione del danno, neppure con indizi o elementi presuntivi, né lo ha correttamente quantificato: il riferimento al 25% dell’indennizzo dovuto per la reiterazione legittima del vincolo non è idoneo, poiché l’indennizzo per atto lecito è stabilito dalla legge e non richiede onere probatorio. Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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