Responsabilità precontrattuale esclusa se l’impedimento alla stipula è sopravvenuto (TAR Molise n. 225 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipulazione del contratto di appalto non integra di per sé responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, occorrendo la prova di una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e buona fede, soggettivamente imputabile in termini di colpa o dolo. L’errore scusabile sulla cantierabilità dei lavori, le criticità tecniche emerse soltanto con l’inizio dell’esecuzione e le sopravvenienze di natura pubblicistica non regolabili autonomamente dall’amministrazione escludono la rimproverabilità. L’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006 appresta all’aggiudicatario un rimedio potestativo che gli consente di sottrarsi all’incertezza mediante atto notificato, con conseguente diritto al rimborso delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori in via d’urgenza.
Il Fatto
Una società si aggiudicava nel febbraio 2013 due procedure negoziate indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lavori di manutenzione di uffici demaniali e di adeguamento dell’impianto elettrico. L’amministrazione disponeva la consegna in via d’urgenza dei lavori, che venivano avviati. Nel corso della preliminare demolizione emergevano criticità strutturali non previste dal progetto, così la stazione appaltante sospendeva i lavori il 1° luglio 2013.
Nel frattempo l’Agenzia del Demanio avviava un procedimento di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, destinando l’edificio ad altra amministrazione, in seguito non interessata. La società agiva davanti al Tribunale civile chiedendo lo scioglimento dal vincolo e il risarcimento; il giudice ordinario declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La società proponeva quindi ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le controversie su comportamenti della stazione appaltante tra aggiudicazione e stipula rientrano nella giurisdizione amministrativa, poiché involgono l’esercizio di potestà pubblicistica e un interesse legittimo.
Nel merito, la domanda risarcitoria è infondata. La responsabilità precontrattuale postula la violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1337 cod. civ., un affidamento incolpevole e la rimproverabilità della condotta. La ricorrente non dimostra la lamentata negligenza nella valutazione della cantierabilità: le criticità emersero solo dopo l’inizio dei lavori, come confermato dai verbali di sospensione. Eventuali errori tecnici sono riconducibili a errore scusabile.
Quanto alla seconda fase della sospensione, i ritardi derivavano dal procedimento dell’Agenzia del Demanio ex art. 2, comma 222, legge n. 191/2009, rispetto al quale l’amministrazione non aveva possibilità di decisione autonoma. La sospensione era istituto regolato dall’art. 158 del d.P.R. n. 207/2010 e la società non ne contestò validamente i presupposti. Non si configura alcun inadempimento rimproverabile.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 5/2018: incombe sul privato la prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale. La ricorrente avrebbe inoltre potuto attivare tempestivamente il diritto potestativo di scioglimento ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006, la cui inerzia rileva sul nesso eziologico.
Passando alla domanda di scioglimento, il Tribunale dà atto che esso si era già prodotto con la notifica dell’atto di citazione del gennaio 2016. Riconosce quindi il diritto al rimborso delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori, includendo anche le spese di gara, e dispone C.T.U. per quantificarne l’ammontare, rinviando al definitivo per le spese di lite.
Nota della Redazione
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