Cessazione materia contendere e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 9224 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. In difetto di adesione della controricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione manifestata dal ricorrente non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, ma determina il venir meno della condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c. e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso. Il difetto della predetta condizione è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese quando la controricorrente non abbia svolto rituale attività difensiva.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti dalla società di riscossione, deducendo l’omessa notificazione di due cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione. La Commissione adìta respingeva il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 1631/2016 del 23 febbraio 2016.

Contro la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato in due profili di censura, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente documentava di aver ottenuto dall’Agenzia delle Entrate lo sgravio delle cartelle poste a base dell’impugnato preavviso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese. La controricorrente non aderiva all’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza processuale. Il collegio richiama un orientamento consolidato, espresso in precedenti conformi (Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019), secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi in tal senso.

Nel caso concreto tale situazione non ricorre, poiché la controricorrente non ha aderito all’istanza proposta dalla controparte. La cessazione della materia del contendere resta dunque esclusa.

La Corte rileva tuttavia che, con la richiesta avanzata, il ricorrente ha manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Il venir meno di tale interesse incide sulla condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va definito in rito con pronuncia di inammissibilità del ricorso. Il collegio richiama, per analoghe fattispecie, ulteriori precedenti (Cass. n. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018).

Quanto alle spese processuali, la Corte osserva che non deve provvedersi sul punto, non avendo la controricorrente svolto rituale attività difensiva in questa sede: la notificazione del ricorso era avvenuta il 27 settembre 2016, mentre il controricorso era stato spedito per la notificazione il 30 giugno 2017, oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.

Infine, la Corte esclude l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione. La norma, avendo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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