Il ricevitore del lotto è agente contabile e l’omesso versamento genera responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 38 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto è agente contabile della riscossione ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, in quanto è incaricato di riscuotere le entrate dello Stato e di versarne le somme in tesoreria. L’omesso o il minore versamento all’Erario dei proventi introiti, al netto dell’aggio e delle vincite pagate, è violazione dei regolamenti di servizio e genera responsabilità patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti. Sul piano processuale, l’onere probatorio del Pubblico ministero è circoscritto alla dimostrazione della gestione contabile, del carico dell’agente e dell’omesso versamento; spetta invece all’agente contabile dimostrare l’insussistenza del nesso causale o dell’elemento psicologico, con inversione dell’onere probatorio fondata sull’art. 194 del R.D. n. 827 del 1924. Gli interessi previsti dall’art. 33, secondo comma, legge n. 724 del 1994 non costituiscono sanzione, ma risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, e assorbono la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La Procura regionale della Lombardia conveniva in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto di Mantova per sentirne accertare la responsabilità contabile. Gli contestava l’omesso riversamento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di due importi riferiti alle settimane contabili dal 25 al 31 maggio 2022 e dal 1° al 7 giugno 2022, per complessivi euro 5.235,59.

L’istruttoria confermava il mancato versamento. Seguivano la revoca della concessione con incameramento della polizza, intimazioni di pagamento e iscrizioni al ruolo. Notificato l’invito a dedurre, il convenuto non presentava difese e non si costituiva in giudizio. La Procura chiedeva la condanna al capitale, oltre rivalutazione e interessi ex art. 33, secondo comma, legge n. 724 del 1994.

La Motivazione della Corte

I giudici contabili accertano anzitutto la regolare notificazione della citazione e del decreto presidenziale, avvenuta con le modalità dell’art. 140 c.p.c. nonostante la mancata consegna del plico e il ritorno dell’avviso per compiuta giacenza. Non essendosi il convenuto costituito, ne dichiarano la contumacia ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c.

Nel merito, la Corte ricostruisce la figura dell’agente contabile richiamando l’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924. Il d.P.R. n. 303 del 1990, come modificato dal d.P.R. n. 560 del 1996, impone al ricevitore del lotto di versare il giovedì di ogni settimana contabile i proventi della settimana precedente, al netto di vincite e aggio. L’art. 25 del medesimo decreto disciplina l’invio dell’estratto conto e l’esonero da ulteriori adempimenti una volta riconosciuta la regolarità. Il maneggio di denaro pubblico dimostrato in fatto qualifica quindi il convenuto come agente contabile.

Dagli atti emerge in modo incontrovertibile l’omesso versamento. Quanto all’onere probatorio, la Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile di appello — Sezione terza n. 249 del 2007, Sezione seconda n. 146 del 2021, Sezione prima n. 301 del 2021 — e lo àncora all’art. 194 del R.D. n. 827 del 1924: le mancanze o diminuzioni di denaro per furto o forza maggiore non sono ammesse a discarico se l’agente non prova di non averle cagionate per negligenza o indugio. L’inversione dell’onere probatorio opera dunque a favore dell’attore pubblico.

Il comportamento processualmente inerte del convenuto, valutabile ai sensi dell’art. 95, comma 3, c.g.c., corrobora le prove documentali. La Corte accoglie quindi la domanda sul capitale.

Sugli accessori, i giudici operano una qualificazione restrittiva: gli interessi dell’art. 33, comma 2, legge n. 724 del 1994, fissati in una volta e mezzo il tasso legale, non sono sanzione ma risarcimento del danno da ritardato pagamento. Superando la misura legale, coprono anche il maggior danno; la rivalutazione richiesta dalla Procura è pertanto già compensata e va esclusa. La condanna agli interessi decorre dalla scadenza dell’obbligo di versamento fino al soddisfo, secondo i richiamati precedenti Sez. Veneto n. 233 del 2011, Sez. Lombardia n. 712 del 2012 e n. 183 del 2017. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 129,46.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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