La prova della traslazione dell’accisa può essere presuntiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10700 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di accisa armonizzata, la traslazione dell’imposta costituisce un fatto impeditivo del diritto al rimborso, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione finanziaria. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., non essendo la prova presuntiva di rango inferiore rispetto ad altri mezzi istruttori. La produzione del bilancio d’esercizio dell’imprenditore percosso è idonea allo scopo, a condizione che da esso si evinca che degli esborsi l’imprenditore abbia tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente inciso.
Il Fatto
Una società fornitrice di gas metano per utenze civili, dedotta la qualità di contribuente di diritto, chiedeva il rimborso delle accise versate in eccedenza per il periodo 1997-1999, avendo applicato l’aliquota ordinaria anziché quella agevolata per usi industriali ai consumi dei ristoratori, sulla base di una interpretazione poi rivelatasi errata. In esito a una complessa vicenda processuale, caratterizzata da una prima cassazione con rinvio e da un successivo giudizio di legittimità, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello della società, ritenendo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aver assolto all’onere di provare l’avvenuta traslazione dell’imposta sui consumatori finali. Il giudice d’appello fondava il proprio convincimento sull’allocazione delle accise nel conto economico della società quale costo di produzione e sulla conseguente “bollettazione” del maggiore importo agli utenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel scrutinare l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 29 della legge n. 428/1990 e dell’art. 2729 cod. civ., opera una distinzione tra le doglianze, dichiarando il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. L’inammissibilità è ravvisata nella parte in cui la ricorrente sollecita una rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità: il giudice del rinvio ha infatti svolto la verifica richiesta dai precedenti arresti, non limitandosi alla mera constatazione dell’iscrizione contabile dell’onere, ma valorizzando il significato economico-funzionale dell’appostazione nel contesto dell’attività svolta.
Quanto al thema decidendum, la Corte richiama il principio di diritto già affermato dalla sentenza Cass. n. 2811/2020, secondo cui la prova indiziaria della traslazione può essere fornita anche mediante la produzione del bilancio d’esercizio, a condizione che da esso possa evincersi che dei relativi esborsi l’imprenditore abbia tenuto conto nella determinazione del prezzo finale. Tale principio, lungi dall’essere stato disatteso, ha trovato corretta applicazione nella sentenza impugnata, che ha accertato come l’inserimento dei costi nel conto economico abbia rappresentato un costo di produzione e come la società abbia trattato ai fini contabili il prezzo di acquisto del metano al lordo delle imposte, ribaltandolo sull’utente mediante la bollettazione del maggiore importo.
La Corte precisa altresì che l’onere dell’amministrazione di provare l’avvenuta traslazione può essere assolto con la prova per presunzioni, fondate, secondo la regola generale dell’art. 2729 cod. civ., su elementi gravi, precisi e concordanti, richiamando sul punto i precedenti di Cass. n. 19975/2019 e Cass. n. 10939/2005. Tale mezzo di prova, in assenza di uno specifico divieto, non può essere considerato di rango inferiore rispetto ad altri strumenti istruttori, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-129/00).
La Corte affronta infine il profilo dell’effettivo arricchimento della società, ritenendo correttamente assolto dal giudice di merito anche tale onere, attraverso la valorizzazione della presunzione dell’avvenuto pagamento da parte degli utenti delle bollette contenenti l’importo delle accise versate in eccedenza, gravando semmai sulla contribuente l’onere di provare un minor incasso rispetto ai consumi fatturati. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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