L’opzione per il regime IVA ordinario può essere desunta da comportamenti concludenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 18768 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime forfettario di cui all’art. 14-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, ma le due imposte restano autonome. Il contribuente può sempre optare per il regime ordinario IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’opzione non richiede necessariamente una comunicazione formale all’Amministrazione finanziaria, potendo essere desunta anche da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In tal senso, l’art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, applicabile anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore per effetto dell’art. 4 della legge n. 342 del 2000, costituisce il fondamento normativo per riconoscere validità all’opzione esercitata in modo tacito.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore degli apparecchi per il gioco lecito, riceveva una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2014, emessa previa determinazione forfetaria dell’imposta ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione ritenendo che l’opzione per il regime ordinario dovesse essere comunicata formalmente mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione, non essendo stata effettuata tale comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ravvisando la fondatezza dell’unico motivo incentrato sulla violazione dell’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 14-bis del d.P.R. n. 640/1972 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 442/1997.
Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il regime forfettario previsto per gli apparecchi da gioco riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, ma le due imposte sono autonome. L’opzione per il regime ordinario IVA è sempre consentita e può desumersi anche attraverso comportamenti concludenti del contribuente, come chiarito daCass. n. 18291 del 2026.
La decisione impugnata, pur riconoscendo astrattamente tale possibilità, non aveva verificato se l’omessa dichiarazione di opzione potesse essere surrogata da facta concludentia. Sul punto, la Corte ha precisato che l’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442/1997, applicabile anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore, attribuisce rilevanza ai comportamenti concludenti del contribuente ovvero alle modalità di tenuta delle scritture contabili quali elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.
La CTR non aveva quindi effettuato l’accertamento di fatto richiesto, limitandosi ad affermare la necessità della comunicazione formale tramite il quadro VO. La mancata verifica dell’eventuale esercizio dell’opzione per comportamenti concludenti ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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