La cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta Docente (TAR Puglia n. 52 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di ottemperanza è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata. Tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando che l’attività amministrativa sopravvenuta sia pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente e che non residui alcuna utilità alla decisione di merito. La soddisfazione deve essere piena e irretrattabile, con la conseguenza che il giudice dichiara l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare il merito dell’originaria domanda.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con sentenza n. 798/24, il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici di servizio, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito o al pagamento dell’equivalente. Il giudicato si era formato il 26.9.2024.

Nonostante la notifica della sentenza e la successiva diffida, l’Amministrazione non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione coattiva e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero ha tuttavia provveduto al pagamento della sorte capitale, circostanza che ha indotto la ricorrente a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’art. 34, comma 5, c.p.a. impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. La norma va letta nel senso che la pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando l’avvenuta soddisfazione integrale dell’interesse azionato.

La giurisprudenza richiamata dal Collegio, in particolare Consiglio di Stato, sez. V, n. 823 del 26 gennaio 2024, chiarisce che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso di specie, il pagamento della sorte capitale da parte dell’Amministrazione ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria della ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, atteso che non risultava allegato né visibile il certificato di non proposta impugnazione della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Tale circostanza ha impedito di valutare con certezza l’effettiva costituzione in mora dell’Amministrazione e ha giustificato la deroga al principio della soccombenza virtuale.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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