Ottemperanza e integrazione documentale d’ufficio (TAR Puglia n. 49 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., può rilevare d’ufficio, anche dopo il passaggio in decisione della causa, una questione preliminare di rito concernente la completezza della documentazione prodotta. Qualora non risultino allegati la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il certificato di passaggio in giudicato e l’attestazione di avvenuta notifica, il giudice assegna alla parte ricorrente un termine per presentare memorie e integrare gli atti mancanti, disponendo il rinvio per le ulteriori determinazioni.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lamentava che l’Amministrazione non avesse ottemperato alla pronuncia, benché la stessa fosse stata notificata in data antecedente alla proposizione del ricorso. L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio per resistere alle domande attoree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti dopo il passaggio in decisione, rilevava che il ricorso in ottemperanza richiede la verifica preliminare dei presupposti di ammissibilità, tra cui la corretta instaurazione del contraddittorio e la prova dell’inadempimento dell’Amministrazione.
Tuttavia, dagli atti di causa non risultavano allegati né visibili la sentenza di merito della quale si chiedeva l’esecuzione, il certificato di non proposta impugnazione e l’attestazione di notifica della sentenza stessa. Tali elementi documentali sono essenziali per dimostrare l’avvenuto passaggio in giudicato e la consequenziale obbligazione di conformarsi al decisum.
Il Collegio ha quindi ritenuto di dover rilevare d’ufficio la questione preliminare di rito, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine di giorni trenta per presentare memorie vertenti sull’unica questione rilevata e depositare gli allegati mancanti, con rinvio per il prosieguo alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
La decisione si caratterizza per la natura interlocutoria, non definendo il giudizio ma rimettendo alle parti l’onere di completare la documentazione necessaria per la verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Nessuna statuizione è stata assunta su rito, merito e spese.
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Nota della Redazione
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