Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 1074 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Qualora persista l’inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente interno alla stessa amministrazione, con facoltà di delega. Al commissario interno non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La previsione dell’intervento sostitutivo è di per sé sufficiente a sollecitare l’esecuzione, non essendo necessaria la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Con sentenza n. 81 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto di due docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per taluni anni scolastici. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta elettronica, degli importi nominali di € 1.000,00 e € 1.500,00.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 24 gennaio 2024. Le ricorrenti hanno adito il TAR per l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito depositando prova dell’accredito in favore di una sola delle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, quanto alla ricorrente già soddisfatta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto l’accredito della somma dovuta.

Per la restante posizione, il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione dell’11 settembre 2025, ed è stato ritualmente notificato. Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 1996, n. 669. L’amministrazione non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale anche nei confronti dell’altra ricorrente.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In caso di inutile scadenza del termine, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta, attingendo alle risorse interne all’amministrazione, il Direttore Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Il Tribunale ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché la nomina riguarda un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto plurimi precedenti conformi. Infine, ha rigettato la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputando sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la sola previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Le spese di lite sono state liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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