Cessazione della materia contesa per ottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 2783 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, l’avvenuta integrale ottemperanza all’ordine di ripristino, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di cessazione della materia del contendere, determina la definizione del processo ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito consegue al venir meno dell’utilità della pronuncia per la parte ricorrente, essendo stata la pretesa sostanziale soddisfatta dall’amministrazione. In assenza di costituzione delle parti resistenti non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza sindacale di demolizione e ripristino dei luoghi n. 59 del 13.11.2020, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 27 e 33 della legge regionale Lombardia n. 12/2005, dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, dell’art. 10 della legge n. 765/1967 e degli artt. 10 e 138 del d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Con ordinanza n. 239 del 2/3/2021 il Tribunale accoglieva provvisoriamente la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e disponendo incombenti istruttori a carico dell’amministrazione comunale. Il Comune adempiva agli incombenti e produceva la documentazione richiesta; alla camera di consiglio del 18 maggio 2021 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la completa ottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Su tale presupposto la parte ricorrente ha depositato, il 9 maggio 2024, dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La questione giuridica attiene alla corretta definizione del processo quando la pretesa sostanziale risulti soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio. Il Tribunale richiama espressamente l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, per sopravvenuti motivi, non vi sia più interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo del Collegio è essenziale: accertata in fatto l’ottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino, e preso atto della dichiarazione della parte, viene meno l’utilità di una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso. Il Tribunale non esamina pertanto le censure articolate avverso il provvedimento impugnato, non essendovi più interesse alla loro decisione.

Quanto alle spese, il Collegio rileva l’assenza di costituzione delle parti resistenti e pertanto non fa luogo a pronuncia sulle spese. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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