Estinzione del giudizio per rinunzia dopo il rilascio dei titoli in sanatoria (TAR Lombardia n. 2782 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso ritualmente depositata dal ricorrente determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite. La rinunzia sopravvenuta dopo l’accertamento di compatibilità paesaggistica e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria integra una definizione in rito della controversia che non consente al giudice di esaminare il merito delle censure. Il giudice amministrativo prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiara cessata la materia del contendere nella forma dell’estinzione. La compensazione delle spese trova giustificazione nella natura rituale della definizione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Vigevano, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la rimozione e la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi. L’ordinanza si fondava sul rilievo che gli interventi non rientrassero tra quelli di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e che l’area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli artt. 142, comma 1, lett. f), e 146 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente aveva presentato richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del ricorso e la distinzione ontologica tra il procedimento di repressione degli abusi edilizi e quello di accertamento della compatibilità paesaggistica. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 98 del 2021, sul rilievo dell’assenza di una domanda di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinunzia al ricorso depositata in atti dal ricorrente il 19 settembre 2024. La rinunzia è sopravvenuta a seguito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: il venir meno dell’interesse alla decisione è dunque conseguenza diretta del rilascio dei titoli richiesti.

Il percorso argomentativo è lineare. Il Tribunale richiama gli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. e qualifica la rinunzia come causa di estinzione del giudizio. La definizione avviene in rito, senza esame delle censure articolate nel ricorso, che investivano la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere.

La scelta di definire il giudizio in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Il Collegio non si pronuncia sul merito della legittimità dell’ordinanza di demolizione, né sul rapporto tra il procedimento repressivo e quello di sanatoria paesaggistica, questione che aveva costituito il nucleo del contenzioso cautelare.

La sentenza ordina che sia eseguita dall’Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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