Insussistenza del fumus per la tutela cautelare avverso atti esecutivi del GSE (TAR Lombardia n. 679 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo deve verificare l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela, sia con riferimento al fumus boni iuris, sia con riferimento al periculum in mora. La circostanza che gli atti impugnati siano provvedimenti esecutivi adottati dal GSE, quali fatture, avvisi di pagamento e comunicazioni di compensazione, rende quanto meno dubbia la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione riservata al merito. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche in considerazione del noto quadro normativo di riferimento. Il rischio di un danno grave e irreparabile può essere escluso quando il recupero delle somme eventualmente riscosse risulti comunque possibile all’esito della decisione di merito favorevole.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, nonché le Regole Tecniche pubblicate dal GSE e la successiva nota di comunicazione di inclusione nel perimetro degli impianti interessati dalla disciplina. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla Deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL e all’Allegato A, e, da ultimo, alle fatture, agli avvisi di pagamento e alle comunicazioni di compensazione adottati dal GSE, chiedendo l’annullamento e la sospensione degli effetti delle trattenute operate sugli importi dovuti a titolo di incentivo.
La società ha altresì domandato, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendo l’incidenza delle pretese economiche del GSE sulla propria gestione finanziaria. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il GSE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, tramite l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata la domanda cautelare nella camera di consiglio del 5 giugno 2026, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela richiesta. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che, con riguardo ai motivi aggiunti recanti la domanda cautelare, la ricorrente contesta atti di natura esecutiva adottati dal GSE, quali fatture, avvisi di pagamento e comunicazioni di compensazione. Rispetto a tali atti, il Tribunale ha osservato che è quanto meno dubbia la loro diretta impugnabilità e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione che resta, comunque, riservata all’esame del merito.
In secondo luogo, il Collegio ha scrutinato il requisito del periculum in mora, rilevando come la dedotta incidenza delle pretese del GSE sulla gestione finanziaria della società non possa trovare accoglimento in sede cautelare. Il Tribunale ha osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era obbligato ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare una situazione ragionevolmente prevedibile, ivi inclusi gli investimenti effettuati a fronte di pretese prevedibili.
Infine, il Collegio ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, considerato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla ricorrente. Sulla base di tali considerazioni, il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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