Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1271 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è idoneo a fondare la pretesa del creditore, ma il giudice non accerta in via costitutiva l’esatto ammontare del credito. La dimensione della prestazione dovuta discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’inottemperanza va dichiarata e all’ente va assegnato un termine per il pagamento. La somma dovuta per violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva.

L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della somma dovuta per violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha però precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme, come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati. Non sono dovute le somme richieste ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. L’amministrazione è stata condannata alle spese, distratte al difensore antistatario, e la Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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